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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30356/2025 del 05/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava la decisione di respingere la domanda di riesame del trattenimento. Il primo motivo denunciava errata applicazione di legge e violazione di norme processuali a pena di nullità, sostenendo che anche un "breve periodo" di soggiorno in Italia (in parte da minorenne e con esperienza lavorativa in ristorante) sarebbe stato comunque idoneo a far comprendere il contenuto del "foglio notizie", mentre nella decisione di convalida del 25.6.2025 si era collegata tale comprensione a una "lunga permanenza". Il secondo motivo denunciava difetto di motivazione: la prima decisione aveva evidenziato criticità dell'informativa superate solo considerando il lungo periodo di permanenza, per cui la motivazione alla base della conferma apparirebbe meramente apparente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivo non consentito nel giudizio di legittimità sui provvedimenti di convalida/proroga del trattenimento. La Corte ha richiamato il regime delimitato di impugnabilità (art. 14, comma 6, d.lgs. 286/98) e ha ritenuto che la censura prospettata non rientrasse tra quelle ammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c) c.p.p.. Sul merito della contestazione relativa alla capacità del trattenuto di comprendere l'informativa, la Cassazione ha ritenuto che la Corte di Appello avesse effettivamente esaminato le dichiarazioni e abbia formulato un giudizio di fatto sulla capacità di comprensione che non è sindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Direttiva 2013/33/UE

    Richiamata in relazione all'obbligo di informativa e condizioni per richiedere protezione internazionale; la Corte non entra nel merito interpretativo della direttiva ma valuta che la contestazione sulla mancata comprensione dell'informativa non sia stata dimostrata in modo tale da inficiare la decisione di merito

  • Decreto legge 11 ottobre 2024, n. 145, conv. con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187

    Richiamato per indicare il nuovo regime processuale applicabile al trattenimento amministrativo delle persone straniere; influenza la delimitazione delle censure ammissibili in Cassazione

  • D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Disciplina la limitazione delle impugnazioni nei giudizi relativi al trattenimento amministrativo: in Cassazione sono ammesse solo le censure previste dall'art. 606 c.p.p.; ciò limita la possibilità di rimettere in discussione valutazioni di fatto e di merito svolte in sede di appello

  • Codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. a), b) e c)

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione ammessi (violazione di legge, incompetenza del giudice, nullità rilevabili a norma di legge ecc.). La Corte ricorda che solo questi rimedi sono utilizzabili nel relativo giudizio di legittimità contro convalide/proroghe del trattenimento

  • Codice di procedura penale

    Prevede la sanzione pecuniaria in caso di condanna derivante da motivi processuali quali l'inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione comminando euro 3.000

Massime di principio

  • Nei giudizi di legittimità avverso convalide/proroghe del trattenimento le censure ammissibili sono fortemente limitate; molte contestazioni di merito (es. valutazione della capacità di comprendere informazioni) non sono sindacabili in Cassazione
  • Per rendere ammissibile un ricorso per cassazione contro provvedimenti di trattenimento bisogna inquadrare la doglianza in una delle fattispecie di cui all'art. 606 c.p.p. (violazione di legge, nullità rilevabili, incompetenza) o dimostrare che la motivazione è totalmente assente o che sia meramente apparente perché non ha affrontato un elemento singolarmente capace di determinare l'esito opposto
  • Se il giudice di merito ha esaminato le dichiarazioni del trattenuto e ha formulato una valutazione sulla capacità di comprensione, tale valutazione costituisce giudizio di fatto non rivedibile in sede di legittimità salvo errori di diritto evidenti
  • Quando si contesta l'adeguatezza dell'informativa (es. "foglio notizie") è utile produrre elementi concreti e specifici (es. documentazione su lingua effettivamente compresa, attestazioni sulla mancata consegna o spiegazione, certificazioni mediche o dell'età) e dimostrare che l'omissione di confronto con tali elementi sarebbe stata decisiva
  • Gli impugnatore devono considerare il rischio di condanna alle spese e, in caso di inammissibilità determinata da motivi non consentiti, alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.; pertanto è consigliabile una preventiva valutazione di ammissibilità tecnico-formale del motivo di cassazione

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