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Sentenza

Sentenza n. 2352/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza della Sentenza n. 3011/2025 emessa in data 25 giugno 2025 dal Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202504804

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata spontanea esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, che aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio economico di 500 euro per ciascun anno scolastico interessato, mediante assegnazione della carta elettronica prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, e aveva condannato il Ministero a provvedere. Il Ministero si è costituito resistendo. Il TAR ha rilevato d’ufficio l’inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti. La procura era stata redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, con firma autografa della ricorrente e del difensore, e trasmessa in copia informatica tramite PEC insieme al ricorso. Essa non indicava il TAR adito, gli estremi identificativi della sentenza ordinaria della cui esecuzione si chiedeva l’ottemperanza, né la parte resistente. Secondo il Collegio, tali omissioni rendevano la procura priva dei requisiti di specialità richiesti dall’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. La ricorrente non era presente, tramite il proprio difensore, alla camera di consiglio; il TAR ha ritenuto pertanto non necessaria l’adozione dell’avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. in relazione alla questione rilevata d’ufficio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di una procura speciale idonea. Ha affermato che la procura speciale deve indicare l’oggetto della controversia, le parti, l’autorità giudiziaria adita e gli altri elementi utili alla sua identificazione. L’eccezione relativa alla procura apposta in calce o a margine del ricorso, nella quale la specialità può desumersi dal collegamento materiale con l’atto processuale, non è applicabile quando la procura sia redatta su supporto cartaceo separato e poi depositata in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale. Il mero deposito telematico congiunto non dimostra né che il sottoscrittore avesse piena contezza del contenuto del ricorso né che la procura fosse anteriore o coeva alla sua elaborazione. Il richiamo all’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 consente di considerare la procura come apposta in calce ai fini della certificazione dell’autografia, ma non elimina la necessità del suo contenuto specifico. Il vizio non è stato ritenuto sanabile ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., perché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. È stata esclusa anche la possibilità di errore scusabile ex art. 37 c.p.a., poiché la sentenza dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025 non aveva innovato il quadro normativo, ma aveva confermato uno degli indirizzi interpretativi già esistenti; inoltre, il ricorso era stato notificato il 4 dicembre 2025, dopo la pubblicazione della pronuncia plenaria. Il TAR ha ritenuto non necessario l’avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché il difensore della ricorrente non era presente alla camera di consiglio e tale assenza è stata considerata rinuncia implicita alla possibilità di interloquire sulla questione rilevata d’ufficio. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La disposizione individua la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del diritto riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario della cui esecuzione era chiesta l’ottemperanza.

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    Il ricorso amministrativo deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale, la quale deve contenere elementi sufficienti a individuare oggetto, parti e autorità giudiziaria della controversia.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    L’obbligo di sottoporre alle parti una questione rilevata d’ufficio opera quando la questione emerga dopo il passaggio in decisione; secondo la decisione, l’avviso non è necessario se i difensori non sono presenti in udienza o camera di consiglio.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile non consente di superare la disciplina del processo amministrativo che configura la procura speciale come requisito di ammissibilità del ricorso.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    La disciplina della regolarizzazione della procura non è applicabile per sanare una carenza originaria della procura speciale nel processo amministrativo, quando il requisito doveva sussistere al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini richiede un’obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto, senza colpa della parte; non ricorre quando esistevano indirizzi interpretativi alternativi e la parte abbia scelto quello meno prudente.

  • art. 22 c.p.a.

    La previsione della difesa tecnica nel processo amministrativo giustifica l’esigenza di un adempimento specifico e diligente nella predisposizione della procura speciale.

  • art. 23 c.p.a.

    La disciplina della difesa tecnica rafforza l’esigenza che il difensore sia munito di una procura riferita alla specifica controversia.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La disposizione adatta la nozione di procura apposta in calce al processo telematico, ma non esonera dalla necessità che la procura separata contenga elementi idonei a identificare la specifica controversia.

  • art. 99 c.p.a.

    La pronuncia richiama il principio affermato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025 sulla necessità che la procura speciale preesista o sia coeva al ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la procura speciale richiesta dall’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. deve contenere elementi idonei a identificare la specifica controversia, inclusi almeno l’oggetto del ricorso, le parti e l’autorità giudiziaria adita.
  • Quando la procura è redatta su foglio analogico separato e depositata in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale, il deposito telematico congiunto non basta, da solo, a renderla una procura speciale apposta in calce al ricorso né a supplire alla genericità del suo contenuto.
  • La procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia anteriore alla notificazione o al deposito dell’atto.
  • La carenza originaria della procura speciale, qualificata come requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione o regolarizzazione successiva ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c., richiamato dall’art. 39 c.p.a.
  • L’errore scusabile non è concedibile quando, al momento della proposizione del ricorso, esistano indirizzi interpretativi già conoscibili e la parte abbia scelto l’opzione processuale meno prudente; la successiva pronuncia dell’Adunanza plenaria non costituisce, in tal caso, un’innovazione normativa idonea a giustificare la rimessione in termini.
  • L’avviso previsto dall’art. 73, comma 3, c.p.a. per le questioni rilevate d’ufficio non è necessario, secondo la decisione, quando il difensore non sia presente alla camera di consiglio, poiché l’assenza implica rinuncia alla possibilità di interloquire sulla questione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiPrincipio di diritto dell'Adunanza plenariaLegittimazione e interesse a ricorrere

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