Cassazione Civile, Ordinanza n. 04022/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di appalto per lavori di impiantistica generale. La società committente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento dell'ultima rata del prezzo, poi opposto dalla società appaltatrice. Riunito l'opposizione monitoria con un giudizio ordinario tra le stesse parti, il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo e respinto tutte le domande. In appello, la sentenza è stata parzialmente riformata: la Corte territoriale ha condannato l'appaltatrice al pagamento di una somma calcolata sottraendo al corrispettivo contrattuale un importo riconosciuto come danno in favore della committente. La società appaltatrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe liquidato per le opere contrattuali un importo superiore a quello originariamente richiesto dalla controparte, importo che sarebbe stato domandato solo successivamente in comparsa conclusionale e poi in appello, con conseguente novità della domanda; 2) violazione dell'art. 1242 c.c., perché il giudice d'appello avrebbe effettuato una compensazione indebita tra un credito contrattuale e un importo riconosciuto a titolo risarcitorio, operando un confuso conguaglio tra titoli diversi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi, esaminati congiuntamente per la loro connessione. Ha osservato che, secondo la stessa ricostruzione della sentenza impugnata, in primo grado la domanda della committente era stata distinta tra credito contrattuale e credito per opere extra-contrattuali; il Tribunale aveva respinto entrambe, mentre la Corte d'appello, dopo avere escluso la domanda relativa alle opere extra-contrattuali, ha comunque determinato un importo dovuto per il solo titolo contrattuale superiore a quello originariamente quantificato in modo espresso e inequivoco. La Cassazione ha affermato che, quando l'attore abbia indicato con precisione e senza incertezze la somma richiesta, il giudice non può condannare al pagamento di un importo maggiore. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nei limiti della censura accolta e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme al principio indicato.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
Nel giudizio di appello non può essere pronunciata condanna per un importo superiore a quello specificamente e inequivocamente domandato dalla parte in primo grado; la decisione deve restare entro il limite della domanda originaria.
art. 1242 c.c.
È richiamato dalla ricorrente per contestare la compensazione operata dal giudice d'appello tra credito contrattuale e pretesa risarcitoria; la sentenza accoglie il ricorso senza soffermarsi autonomamente sulla norma, ma censura il criterio di calcolo adottato.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Norma processuale utilizzata come parametro di legittimità per denunciare violazione di legge nelle censure proposte in cassazione.
Massime di principio
- Se l'attore ha quantificato in modo preciso e univoco la somma domandata, il giudice non può condannare la controparte al pagamento di un importo superiore a quello richiesto, poiché ciò integrerebbe ultrapetizione o violazione del limite della domanda.
- Nel giudizio di appello, la determinazione del credito deve rispettare il perimetro della domanda originaria: non è consentito espandere il quantum in assenza di una domanda già formulata in primo grado in termini sufficientemente chiari.
- La compensazione o il conguaglio tra poste di dare-avere non può essere utilizzato per eludere il limite quantitativo della domanda quando il titolo contrattuale sia stato azionato per una somma determinata in modo espresso.
- Quando la controversia coinvolge crediti contrattuali e pretese risarcitorie distinte, il giudice deve mantenere separati i rispettivi titoli e verificare che la liquidazione finale non alteri il petitum originariamente proposto.
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