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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6860/2020 del 11/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato il ruolo emesso dall’Agenzia delle entrate e la conseguente cartella esattoriale, contestando anche la validità degli atti impositivi presupposti. In primo grado l’agente della riscossione aveva eccepito la propria carenza di legittimazione passiva rispetto agli atti prodromici e aveva sollecitato la chiamata in causa dell’Agenzia delle entrate. La CTR di Palermo, con sentenza n. 148/2013 depositata il 27 giugno 2013, rimise la causa alla CTP, ritenendo necessario integrare il contraddittorio nei confronti dell’ente impositore e ravvisando i presupposti per la rimessione ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 546/1992. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 del D.Lgs. n. 112/1999 e 23, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992: sosteneva che la richiesta dell’agente di riscossione di chiamare in causa l’Agenzia delle entrate era stata formulata tardivamente e senza la necessaria istanza di autorizzazione del giudice. La resistente ha eccepito anche l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza, ritenendo che il ricorso esponesse in modo sufficiente i fatti sostanziali e processuali e consentisse di comprendere la censura. Nel merito ha accolto l’unico motivo: il contribuente può agire contro l’ente impositore oppure contro l’agente della riscossione, senza che sussista litisconsorzio necessario; quando la contestazione investe il merito della pretesa, l’agente può chiamare in causa l’ente impositore per evitare di sopportare le conseguenze della lite, ma deve formulare tempestivamente e ritualmente la relativa istanza secondo l’art. 23 del D.Lgs. n. 546/1992. Nel caso concreto, la notifica del ricorso era avvenuta il 4 agosto 2010, mentre le controdeduzioni dell’agente erano state depositate il 14 gennaio 2011, oltre il termine di sessanta giorni; inoltre, non risultava presentata nei termini un’istanza di autorizzazione alla chiamata del terzo, essendosi l’agente limitato a sollecitare tardivamente la chiamata per ordine del giudice. La CTR ha quindi errato nel ravvisare un vizio del contraddittorio e nel rimettere la causa al primo giudice. La Corte ha cassato la sentenza e rinviato alla CTR di Palermo, in diversa composizione, affinché esamini i motivi di gravame e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992

    Dalla lettura del cit. art. 23, emerge con tutta evidenza che la parte deve proporre istanza per la chiamata in causa del terzo, al fine di essere tenuto indenne, proposizione che esclude il potere-dovere della resistente (sia essa la concessionaria, sia essa l’ente impositore) di chiamare in causa il terzo direttamente e senza il provvedimento autorizzatorio del giudice.

    La chiamata del terzo nel processo tributario, richiesta per essere tenuti indenni dalle conseguenze della lite, presuppone un’istanza della parte e l’autorizzazione del giudice; non può essere disposta direttamente dalla parte resistente.

  • art. 23, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992

    In tema di contenzioso tributario, la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e di fare istanza della chiamata di terzi (Sez. 5, n. 6734 del 02/04/2015; Cass. 2019 n. 9250).

    La parte resistente deve costituirsi entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso; il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dalla facoltà di formulare eccezioni non rilevabili d’ufficio e di chiedere la chiamata di terzi.

  • art. 23, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992

    La CTR ha pertanto dato una lettura non conforme alla previsione del richiamato art. 23 ritenendo a torto che nella specie fosse configurabile un vizio del contraddittorio idoneo a giustificare ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett B, la rimessione al primo giudice che può avvenire solo nelle ipotesi tassativamente previste.

    La disciplina dell’art. 23 non consente di considerare viziato il contraddittorio per la mancata partecipazione dell’ente impositore quando l’agente della riscossione non abbia tempestivamente e ritualmente chiesto la chiamata; la rimessione al primo giudice è ammessa solo nei casi tassativi previsti dall’art. 59.

  • art. 39 D.Lgs. n. 112/1999

    Resta peraltro fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l’onere per (agente della riscossione di chiamare in giudizio l’ente impositore, D.Lgs. n. 112 del 1999, ex art. 39; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite.

    Quando la controversia investe il merito della pretesa tributaria, l’agente della riscossione può chiamare in giudizio l’ente impositore al fine di evitare di sopportare le conseguenze negative della lite, nel rispetto delle regole processuali sulla chiamata del terzo.

  • art. 59, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 546/1992

    La CTR ha pertanto dato una lettura non conforme alla previsione del richiamato art. 23 ritenendo a torto che nella specie fosse configurabile un vizio del contraddittorio idoneo a giustificare ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett B, la rimessione al primo giudice che può avvenire solo nelle ipotesi tassativamente previste.

    La rimessione della causa al primo giudice per vizi del contraddittorio è consentita esclusivamente nelle ipotesi tassativamente indicate dall’art. 59; la mancata chiamata dell’ente impositore, non ritualmente richiesta dall’agente, non integra di per sé una di tali ipotesi.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), deve consistere in una esposizione volta a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., SU, 18/05/2016, n. 11653, Rv. 588770 01).

    Il ricorso deve esporre in modo chiaro e completo i fatti sostanziali e processuali della controversia, così da permettere alla Corte di comprendere le censure senza dover consultare altre fonti o atti.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, il contribuente che contesti la cartella per omessa notificazione o invalidità degli atti impositivi presupposti può agire indifferentemente contro l’ente impositore o contro l’agente della riscossione; tra i due non sussiste litisconsorzio necessario.
  • Quando la contestazione riguarda il merito della pretesa impositiva, l’agente della riscossione può chiamare in giudizio l’ente impositore per essere tenuto indenne dalle conseguenze della lite, ma deve rispettare le forme e i termini previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 546/1992.
  • Nel processo tributario, l’istanza di chiamata del terzo deve essere proposta dalla parte resistente entro il termine di costituzione di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso e deve essere sottoposta all’autorizzazione del giudice; la costituzione tardiva comporta la decadenza dalla relativa facoltà.
  • La mancata partecipazione dell’ente impositore non giustifica la rimessione della causa al primo giudice quando l’agente della riscossione non abbia tempestivamente e ritualmente formulato l’istanza di chiamata; la rimessione è ammessa soltanto nei casi tassativamente previsti dall’art. 59 del D.Lgs. n. 546/1992.
  • Ai fini dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, l’esposizione dei fatti deve consentire una conoscenza chiara e completa della vicenda sostanziale e processuale e delle censure, senza che siano necessari formalismi non funzionali a tale scopo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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