Cassazione Penale, Ordinanza n. 28699/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna per evasione ex art. 385 c.p. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, vizi relativi al giudizio di responsabilità, alla qualificazione giuridica dei fatti, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e alla mancata sostituzione della pena detentiva. La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo sulla sostituzione della pena perché non era stato dedotto in appello; ha giudicato gli altri motivi meramente riproduttivi di censure già esaminate dai giudici di merito e comunque generici, perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Individua il delitto per il quale è intervenuta la condanna confermata in appello e rispetto al quale è stato proposto il ricorso.
art. 131-bis c.p.
La difesa aveva invocato la particolare tenuità del fatto; la Corte, però, non entra nel merito della causa di non punibilità, ritenendo il motivo inammissibile per genericità e perché riproduttivo di doglianze già esaminate.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione il motivo che sia meramente riproduttivo di censure già devolute e vagliate nei gradi di merito, se non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- È inammissibile la doglianza proposta per la prima volta in cassazione quando la questione non sia stata dedotta in appello, salvo che si tratti di profili rilevabili d'ufficio nei limiti consentiti.
- La deduzione della particolare tenuità del fatto e degli altri profili di responsabilità deve essere articolata in modo specifico e puntuale: doglianze generiche o apodittiche non consentono il sindacato di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti fissati dalla Corte.
Come è indicizzato
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