Sentenza n. 2076/2026 - Milano, Sezione 5
per l’ottemperanza: - della sentenza n. 72/2024 pubbl. il 18.04.2024 RG n. 683/2023 emessa dal Tribunale di Como, Sez. II, in funzione di giudice del lavoro, come corretta con decreto di correzione di errore materiale del 06.06.2024 RG. n. 683/2023; - della sentenza n. 111/2024 pubbl. il 13.06.2024 RG n. 850/2023 emessa dal Tribunale di Como, Sez. II Civile, in funzione di giudice del lavoro; - della sentenza n. 56/2025 pubbl. il 12.02.2025 RG n. 306/2024 emessa dal Tribunale di Como, Sez. II Civile, in funzione di giudice del lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o parziale esecuzione di tre sentenze del Tribunale di Como, passate in giudicato, relative alla carta docente, alla retribuzione professionale docenti e alle spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., per ottenere l'esecuzione di tre sentenze del Tribunale di Como, emesse in funzione di giudice del lavoro. Le pronunce avevano accertato il diritto del docente all'erogazione della carta docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, nonché alla retribuzione professionale docenti per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, condannando il Ministero al pagamento dei relativi importi. Il ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione dei giudicati, documentandone il passaggio in giudicato e il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel corso del giudizio ha rappresentato che il Ministero aveva provveduto solo parzialmente. Il ricorso cumulativo è stato ritenuto ammissibile perché riferito a titoli giudiziali diversi, ma caratterizzati dall'identità delle parti, dall'analoga natura delle pretese e dall'assenza di elementi di confusione nella decisione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso cumulativo, poiché le tre domande di ottemperanza riguardavano sentenze di contenuto analogo, emesse tra le medesime parti e aventi ad oggetto obblighi pecuniari dell'amministrazione. Ha accertato che le sentenze del giudice ordinario erano passate in giudicato e che il termine dilatorio di centoventi giorni tra la notificazione del titolo esecutivo e la notificazione del ricorso era stato rispettato. Poiché il ricorrente aveva documentato l'inadempimento e il Ministero non lo aveva contestato, il ricorso è stato accolto, con dichiarazione di inottemperanza limitatamente alla parte ancora ineseguita. Il Ministero è stato ordinato a verificare la residua quota dovuta e a dare integrale esecuzione ai giudicati entro novanta giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per l'eventuale inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza, da attivarsi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato; il commissario dovrà provvedere nei successivi sessanta giorni, senza compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e adottare misure sostitutive per il caso di ulteriore inerzia.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Impone il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni tra la notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione e la notificazione del ricorso per ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce il fondamento del beneficio economico della carta docente, oggetto di accertamento nei giudicati civili da eseguire.
art. 7 C.C.N.L. 15 marzo 2001
Costituisce il fondamento della retribuzione professionale docenti riconosciuta al ricorrente dalle sentenze del giudice del lavoro.
Massime di principio
- È ammissibile il ricorso cumulativo per ottemperanza relativo a più sentenze quando vi sia identità delle parti, analogia degli obblighi posti a carico dell'amministrazione e omogeneità delle pretese, purché il cumulo non introduca elementi di confusione nella decisione.
- Il giudizio di ottemperanza può essere proposto per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 tra la notificazione del titolo esecutivo e la notificazione del ricorso.
- La mancata contestazione da parte dell'amministrazione dell'inadempimento allegato dal creditore, unitamente alla documentazione del giudicato e dell'obbligo ineseguito, consente di accertare l'inottemperanza limitatamente alla parte ancora dovuta.
- In presenza di un adempimento solo parziale, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di verificare la quota residua e di dare integrale esecuzione al giudicato entro un termine assegnato, potendo nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un organo dell'amministrazione finanziaria quando l'esecuzione del giudicato richieda attività contabili e finanziarie; l'incarico rientra nei suoi compiti istituzionali e non comporta, per ciò solo, il diritto a un compenso.
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