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Sentenza

Sentenza del 24/04/2015 n. 8369 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la decisione della CTR dell'Emilia-Romagna, che aveva escluso il recupero dell'IVA per il 1997 ritenendo sufficiente il versamento effettuato dai teatri e dagli enti lirici committenti mediante autofattura, secondo il meccanismo del reverse charge. Secondo l'Amministrazione, la CTR avrebbe dovuto accertare in concreto se C.P. fosse effettivamente residente o domiciliato all'estero oppure se la residenza estera fosse fittizia. Se il prestatore fosse stato residente in Italia, l'IVA avrebbe dovuto essere assolta direttamente da lui, secondo il regime ordinario, senza possibilità di applicare il reverse charge previsto per i prestatori non residenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo errata e insufficientemente motivata la sentenza della CTR. La mera circostanza che C.P. si fosse presentato ai committenti come soggetto non residente non dimostrava l'effettiva residenza o il domicilio all'estero. Il pagamento dell'IVA da parte dei committenti non escludeva quindi la responsabilità del prestatore qualora egli fosse risultato residente o domiciliato in Italia. La Cassazione ha inoltre chiarito che non vi è doppia imposizione quando la stessa imposta viene richiesta a soggetti diversi; l'eventuale soggetto estraneo al debito può chiedere il rimborso di quanto versato. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR dell'Emilia-Romagna, che dovrà accertare concretamente la residenza o il domicilio del contribuente, applicare il corretto regime IVA e liquidare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7

    "Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio nel territorio stesso o da soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero".

    La territorialità dell'IVA dipende, in via ordinaria, dal domicilio o dalla residenza effettiva del prestatore. Per le prestazioni artistiche rese da un soggetto residente o domiciliato in Italia, l'imposta è dovuta secondo il regime ordinario italiano.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 17, commi 1 e 3

    "Gli obblighi IVA relativi alle prestazioni di servizi effettuati nel territorio dello Stato da soggetti non residenti (...) sono adempiuti dai cessionari o committenti residenti nel territorio dello Stato".

    Il reverse charge è un meccanismo residuale applicabile alle prestazioni rese da soggetti effettivamente non residenti, privi di rappresentante fiscale, quando ricorrono gli ulteriori presupposti di legge. Non può essere utilizzato per prestazioni rese da un soggetto residente in Italia.

  • Sesta Direttiva 77/388/CEE, artt. 9 e 21

    "Si considera luogo di una prestazione di servizi il luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica"; "l'imposta sul valore aggiunto è dovuta (...) dai soggetti passivi che eseguono un'operazione imponibile".

    Il luogo della prestazione e il soggetto obbligato al versamento sono individuati, in via principale, sulla base della sede, del domicilio o della residenza effettiva del prestatore; il coinvolgimento del committente opera nei casi previsti per i prestatori non residenti.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19

    Il soggetto effettivamente obbligato al pagamento dell'IVA conserva, ricorrendone i presupposti, il diritto alla detrazione, in conformità al principio di neutralità dell'imposta.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    La Cassazione ha esaminato sia la violazione o falsa applicazione delle norme tributarie sia l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata.

  • Principio del divieto di doppia imposizione

    La doppia imposizione si verifica soltanto quando la medesima imposta grava sullo stesso soggetto. Non ricorre quando l'Amministrazione richiede il pagamento a soggetti diversi; in tal caso, chi abbia pagato senza essere il debitore può chiedere il rimborso.

Massime di principio

  • Per stabilire chi debba versare l'IVA non è sufficiente l'apparenza o la dichiarazione formale di residenza estera: occorre verificare concretamente domicilio, residenza abituale, sede dell'attività e stabile localizzazione del prestatore.
  • Il reverse charge costituisce un regime eccezionale o residuale per prestazioni rese da soggetti realmente non residenti; non può essere invocato quando il prestatore è effettivamente residente o domiciliato nello Stato.
  • Il pagamento dell'IVA da parte del committente non libera automaticamente il prestatore che, secondo la legge, sia il soggetto passivo dell'imposta. L'eventuale errore nel pagamento deve essere gestito tramite rimborso o detrazione secondo le regole applicabili.
  • Il divieto di doppia imposizione non impedisce all'Amministrazione di richiedere l'imposta al soggetto che la legge individua come debitore, anche se un altro soggetto l'ha già versata.
  • In presenza di una controversia sulla residenza fiscale, una decisione giudiziaria deve accertare e motivare specificamente gli elementi fattuali rilevanti; una motivazione meramente apparente o basata su come il contribuente si è presentato ai committenti non è sufficiente.

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