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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30733/2024 del 29/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di euro 5.000, qualificato dal creditore come corrispettivo collegato a una caparra confirmatoria versata in occasione della sottoscrizione di una scrittura privata relativa a un rapporto d'azienda. Il giudice di pace aveva dichiarato la propria incompetenza per materia ritenendo la lite riconducibile a rapporti societari e, quindi, alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa. Riassunta la causa davanti al tribunale, quest'ultimo ha ritenuto invece che la pretesa riguardasse non il contratto di cessione o affitto di ramo d'azienda, ma la sola caparra confirmatoria, con competenza del giudice di pace per valore; ha perciò sollevato conflitto d'ufficio ex art. 45 c.p.c. La questione posta alla Corte è se fosse ammissibile il regolamento d'ufficio dopo la riassunzione, considerato che la declinatoria del giudice di pace aveva già comportato la caducazione del decreto ingiuntivo e la prosecuzione della lite come ordinario giudizio di cognizione sul credito, e non più come opposizione a decreto ingiuntivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto di competenza d'ufficio, rilevando che esso era stato sollevato fuori dai presupposti dell'art. 45 c.p.c. In particolare, ha osservato che l'ordinanza del giudice di pace di incompetenza aveva implicato la revoca del decreto ingiuntivo e la rimessione al tribunale della sola causa ordinaria di accertamento del credito; pertanto il tribunale non poteva sollevare d'ufficio il regolamento, perché la controversia residua era, nella sua prospettazione, soggetta solo a competenza per valore e non per materia. Nonostante l'inammissibilità del conflitto, la Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale di Massa.

Norme richiamate

  • art. 45 c.p.c.

    Il regolamento di competenza d'ufficio è ammesso solo nei casi previsti dalla norma; non può essere utilizzato quando il secondo giudice ritenga che la causa sia regolata soltanto per valore, perché ciò eluderebbe il divieto di regolamento d'ufficio ratione valoris.

  • art. 645 c.p.c.

    L'opposizione a decreto ingiuntivo appartiene all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con competenza funzionale e inderogabile.

  • art. 7 c.p.c.

    Richiamato per individuare il limite di competenza per valore del giudice di pace nelle cause relative a beni mobili, nella formulazione previgente.

  • art. 380-ter c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione del regolamento in camera di consiglio.

  • art. 171-ter c.p.c.

    Richiamato quanto alla fase di deposito delle memorie nel giudizio riassunto.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato per la richiesta di concessione dei termini per memorie nel rito applicato dal tribunale.

  • art. 49, comma 2, c.p.c.

    Evocato nel principio riportato dalla Corte: la decisione di accoglimento del regolamento non può produrre l'effetto di un regolamento d'ufficio per valore non consentito dall'ordinamento.

  • d.lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2, lett. a)

    Richiamato in relazione alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa per determinate controversie societarie.

Massime di principio

  • Quando il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara la propria incompetenza, l'ordinanza comporta implicitamente la revoca del decreto e la causa prosegue come ordinario giudizio di cognizione sul credito, non più come opposizione in senso stretto.
  • Il regolamento di competenza d'ufficio non è ammissibile se il secondo giudice nega la competenza per materia ma ritiene che la controversia sia disciplinata solo dal criterio del valore; in tal caso manca il presupposto per attivare il conflitto ex art. 45 c.p.c.
  • La competenza dell'ufficio giudiziario che ha emesso il decreto ingiuntivo nell'opposizione è funzionale e inderogabile, ma tale principio non opera quando l'opposizione sia già stata definita dalla declinatoria e residui soltanto la domanda di accertamento del credito.
  • Nel valutare l'ammissibilità del regolamento d'ufficio occorre guardare all'effettivo oggetto della rimessione e non alla qualificazione formale utilizzata dal giudice a quo: se la controversia residua è solo di valore, il conflitto è improprio.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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