Cassazione Civile, Ordinanza n. 16407/2023 del 09/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 proposta per l'irragionevole durata di un giudizio civile presupposto, poi interrotto per morte dell'attrice e dichiarato estinto per mancata riassunzione entro il termine di legge. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo operante la presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), della legge Pinto, in quanto il processo si era estinto per inattività delle parti; aveva inoltre escluso che la posizione processuale di convenuto potesse incidere sulla presunzione. Nel ricorso per cassazione la parte istante ha dedotto: 1) falsa applicazione dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), L. n. 89/2001, sostenendo che la mancata riassunzione da parte del convenuto non equivale a disinteresse per la durata del processo, ma può essere espressione di una scelta processuale razionale; 2) violazione degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c., per avere il decreto impugnato affermato che non era stata fornita prova contraria alla presunzione; 3) violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, per la necessità di un'interpretazione conforme alla Convenzione. Il Ministero ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, censurando l'applicazione dell'art. 4 L. n. 89/2001 in tema di termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione e della relativa sospensione feriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso principale, ritenendo erronea l'applicazione automatica della presunzione di insussistenza del danno da ritardo senza considerare la posizione processuale del convenuto nel giudizio presupposto e le concrete vicende della causa. Ha dichiarato assorbito il terzo motivo. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del Ministero, poiché volto a sollecitare una revisione di un orientamento giurisprudenziale consolidato sull'applicabilità della sospensione feriale al termine di cui all'art. 4 L. n. 89/2001, senza apportare argomenti idonei a superarlo. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, comma 2-sexies, lett. c), L. n. 89 del 2001
La presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo estinto per inattività delle parti è relativa e si fonda sull'idea di disinteresse alla prosecuzione del giudizio; deve essere verificata alla luce delle concrete vicende processuali e può essere superata con prova contraria.
art. 4, L. n. 89 del 2001
Il termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione è soggetto alla sospensione feriale dei termini, secondo l'orientamento consolidato richiamato dalla Corte.
art. 305 c.p.c.
Richiamato come norma sulla riassunzione del processo interrotto; la mancata riassunzione entro il termine è stata posta a base dell'estinzione del giudizio presupposto.
art. 307 c.p.c.
Richiamato per l'estinzione del processo in caso di inattività delle parti e mancata riassunzione.
art. 112 c.p.c.
Invocato per censurare la decisione di merito nella parte in cui avrebbe attribuito alle parti un difetto di prova contraria rispetto alla presunzione legale.
art. 113 c.p.c.
Invocato insieme all'art. 112 c.p.c. come parametro della denunciata violazione di norme di diritto nella valutazione della domanda.
art. 115 c.p.c.
Invocato per contestare la valutazione delle risultanze processuali e dell'asserita mancanza di prova contraria.
art. 6, paragrafo 1, CEDU
Richiamato quale parametro interpretativo conforme per la tutela del diritto alla ragionevole durata del processo.
art. 360 bis, n. 1, c.p.c.
Utilizzato per dichiarare inammissibile il ricorso incidentale, in quanto la censura non offriva elementi idonei a superare un orientamento giurisprudenziale consolidato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Indicata come norma processuale di deduzione delle censure di violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamata dal Ministero per formulare i motivi del ricorso incidentale.
L. n. 742 del 1969, art. 1
Richiamata nel contesto della sospensione feriale dei termini, applicabile anche al termine per proporre domanda di equa riparazione.
Sez. U., 21 marzo 2017, n. 7155
Richiamata come arresto consolidato che ammette la sospensione feriale del termine di cui all'art. 4 L. n. 89/2001.
Massime di principio
- La presunzione di insussistenza del danno da irragionevole durata del processo estinto per inattività delle parti non opera in modo meccanico, ma va letta in relazione alla ratio della norma e alle concrete vicende del processo presupposto.
- Ai fini dell'equa riparazione, la posizione processuale della parte nel giudizio presupposto può assumere rilievo concreto nella verifica del disinteresse alla prosecuzione del processo e nel superamento della presunzione legale di mancato pregiudizio.
- L'estinzione del giudizio presupposto per mancata riassunzione dopo interruzione costituisce un indice di disinteresse alla decisione di merito, ma tale indice è superabile mediante elementi concreti che dimostrino un effettivo interesse della parte alla definizione del giudizio.
- Il ricorso per cassazione che contesti un orientamento giurisprudenziale consolidato deve indicare argomenti specifici e idonei a giustificare il superamento del precedente; la mera dissociazione dall'orientamento non basta a superare il filtro di ammissibilità ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
- Il termine per proporre domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 segue la disciplina della sospensione feriale secondo l'orientamento consolidato richiamato dalla Corte.
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