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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23115/2021 del 18/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rituale rinuncia al ricorso, ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c., rilevando che non vi era luogo a provvedere sulle spese ai sensi del comma 4 dello stesso articolo. Ha inoltre escluso la debenza del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

I due ricorrenti hanno impugnato con quattro motivi la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 2708/2015. Tuttavia, prima della decisione sul merito del ricorso, il difensore dei ricorrenti ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio di cassazione, sottoscritta personalmente dai ricorrenti e dal difensore, chiedendo l'estinzione del giudizio. La controparte ha accettato la rinuncia con sottoscrizione propria e del difensore. La Corte ha quindi preso atto della rituale rinuncia e della sua accettazione, senza esaminare i motivi del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    consente la rinuncia agli atti del giudizio di cassazione da parte del ricorrente, con forma risultante dalla dichiarazione sottoscritta dalle parti e dal difensore secondo quanto emerge dal testo.

  • art. 391, comma 1, c.p.c.

    la rituale rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    in caso di estinzione per rinuncia non si provvede sulle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    l'estinzione del giudizio per rinuncia esclude l'obbligo di versare il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia ritualmente proposta al ricorso per cassazione, se accettata dalla parte controricorrente, determina l'estinzione del giudizio di legittimità senza necessità di esame dei motivi di impugnazione.
  • Quando l'estinzione del giudizio deriva da rinuncia al ricorso, non si provvede sulle spese di lite secondo la disciplina speciale dell'art. 391 c.p.c.
  • L'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia esclude il presupposto per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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