Sentenza del 30/12/2015 n. 26096 - Corte di Cassazione
Non disponibile
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale, sostenendo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546/1992, artt. 53, comma 2, e 16, comma 4. La CTR aveva ritenuto necessario il deposito dell'atto di appello presso la segreteria della CTP perché la notifica era stata effettuata tramite messo comunale. Il Comune ha invece sostenuto che tale notifica è equivalente a quella eseguita tramite ufficiale giudiziario e che, pertanto, il deposito non era richiesto a pena di inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa a un'altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Il giudice del rinvio dovrà applicare il principio secondo cui la notifica dell'appello effettuata tramite messo comunale è equiparata a quella eseguita tramite ufficiale giudiziario; di conseguenza, non sussiste l'obbligo di depositare l'atto di appello presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale. Al giudice del rinvio è stata rimessa anche la regolazione delle spese di tutti i gradi di giudizio.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2
Prevede il deposito dell'appello presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale a pena di inammissibilità, salvo il caso in cui l'appello sia notificato tramite ufficiale giudiziario.
La Corte ha interpretato la disposizione nel senso che l'eccezione all'obbligo di deposito si applica anche quando l'appello sia notificato tramite messo comunale, poiché tale modalità è equivalente alla notifica tramite ufficiale giudiziario.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, comma 4
Consente all'ente locale di eseguire le notificazioni tramite messo comunale.
La facoltà di notificazione riconosciuta all'ente locale comprende anche la notificazione dell'atto di appello. La notifica eseguita dal messo comunale produce, ai fini dell'art. 53, comma 2, effetti equivalenti a quella eseguita dall'ufficiale giudiziario.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Motivo di ricorso per cassazione relativo alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Il Comune ha utilizzato tale motivo per denunciare l'erronea interpretazione delle norme sulle notificazioni e sull'obbligo di deposito dell'appello.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando un ente locale notifica l'appello tramite il proprio messo comunale, tale notificazione è equiparata a quella eseguita tramite ufficiale giudiziario.
- In presenza di una notifica dell'appello effettuata dal messo comunale, non è necessario depositare una copia dell'atto presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.
- Un giudice non può dichiarare inammissibile l'appello esclusivamente perché manca il deposito presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale, se l'atto è stato regolarmente notificato tramite messo comunale.
- La cassazione con rinvio non definisce necessariamente il merito della controversia: il giudice di rinvio deve riesaminare la causa applicando il principio di diritto stabilito dalla Corte.
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