Sentenza n. 659/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 83/2024 emessa dal Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, pubblicata in data 28.06.2024, nel procedimento avente R.G. n. 694/2023 non appellata e passata in giudicato ai fini della decorrenza dei termini per l'ottemperanza in data 13.6.25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta del docente e condannato l'amministrazione al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inottemperanza dell'amministrazione alla sentenza n. 83/2024 del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, passata in giudicato e regolarmente notificata. La sentenza aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici interessati, oltre alle spese di lite. Il ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. L'amministrazione si è costituita solo formalmente e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa. Il TAR ha inoltre rilevato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile perché, prima della sua proposizione, erano decorsi sia il termine previsto dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996 sia il termine decorrente dalla notificazione della sentenza all'amministrazione. Nel merito ha accertato l'inottemperanza al giudicato, ritenendo non eseguito il titolo giudiziale e non dedotta dall'amministrazione alcuna ragione ostativa all'adempimento. Ha quindi ordinato all'USR di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. L'amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto al ricorrente dalla sentenza del giudice del lavoro posta in esecuzione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione costituisce presupposto di procedibilità dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili nel processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile richiamate, tra cui quella sulla distrazione delle spese.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza per l'esecuzione di una sentenza di condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile, quando previsto, solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo all'amministrazione ai sensi dell'art. 14 d.l. n. 669 del 1996.
- Accertata la formazione del giudicato e la mancata esecuzione del titolo, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere integralmente entro un termine determinato, detraendo le somme eventualmente già corrisposte.
- La costituzione meramente formale dell'amministrazione, in assenza di contestazioni sulla spettanza e sull'azionabilità del credito riconosciuto dal giudicato, non impedisce l'accertamento dell'inottemperanza e l'accoglimento dell'azione.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore e attribuendogli i poteri necessari per l'integrale esecuzione del giudicato.
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