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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19064/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 1358/05/2018 che aveva accolto l'appello di Clear Channel contro avviso di liquidazione del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari relativo all'anno 2010 (terza e quarta rata) per €16.584,00. Il Comune deduceva in cassazione vizi di diritto e di fatto: difetto di giurisdizione del giudice tributario; mancata valutazione del giudicato esterno relativo alla legittimità delle delibere comunali istitutive del canone e di approvazione della tariffa; motivazione carente sulla giurisdizione e sul potere di disapplicazione; omesso esame di fatto decisivo; e violazione degli artt. 62 d.lgs. 446/1997 e 7-octies L.43/2005 in relazione al superamento del limite percentuale applicabile all'incremento tariffario

La decisione

In corso di causa le parti hanno transatto e il Comune di Genova ha depositato formale rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dalla controparte. La Corte ha dichiarato l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso (rinuncia ritenuta rituale) e ha disposto la compensazione delle spese giudiziali. La pronuncia è di estinzione, non di rigetto o di merito; la Corte ha altresì escluso l'applicabilità dell'art.13, co.1-quater del DPR 115/2002 circa ulteriori sanzioni contributive al ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione; nel caso ricorso articolato su diverse ipotesi di vizio di legittimità e motivazione (n.1, n.3, n.4, n.5) relative a giurisdizione, violazione di norme, carenza motivazionale e omesso esame di fatto decisivo

  • art. 390 cod. proc. civ.

    Regola la rinuncia al gravame; la rinuncia è valida se intervenuta prima dell'adunanza camerale e sottoscritta dai difensori muniti di procura, e richiede accettazione della controparte per essere efficace

  • art. 391 cod. proc. civ. (co.4)

    Consente alla Corte di disporre la compensazione delle spese giudiziali in caso di rinuncia o di accordo tra le parti, come avvenuto nel caso

  • art. 132 cod. proc. civ. (secondo comma, n.4)

    Imposizione del principio motivazionale della sentenza; la censura riguardava presunta motivazione carente o apparente sulla giurisdizione e sulla disapplicazione degli atti amministrativi

  • art. 62 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Norma citata in relazione ai limiti di determinazione delle tariffe correlate a entrate locali; nel processo la questione era se la tariffa approvata dal Comune avesse oltrepassato i limiti previsti

  • art. 7-octies legge 31 marzo 2005, n. 43

    Norma richiamata insieme all'art.62 del d.lgs. 446/1997 per sostenere il limite percentuale applicabile all'incremento della tariffa del canone pubblicitario (ragione della disapplicazione delle tariffe comunali da parte del giudice d'appello)

  • art. 2909 cod. civ. e art. 324 cod. proc. civ.

    Richiamati nelle censure relative alla formazione del giudicato e alla sua efficacia nei confronti delle decisioni amministrative e tributarie; la doglianza era che il giudice di appello non avrebbe valutato correttamente il giudicato esterno

  • art. 13, co.1-quater DPR 30 maggio 2002, n.115 (introdotto dall'art.1, co.17 L. 24 dicembre 2012, n.228)

    Norma che prevede sanzioni economiche per il ricorrente soccombente; la Corte ha ritenuto la fattispecie estranea e quindi non applicabile, posto che la pronuncia è di estinzione per rinuncia e non di soccombenza

  • art. 23, co.8-bis d.l. 28 ottobre 2020, n.137 (conv. L. 18/12/2020, n.176) e successive modificazioni

    Norme processuali relative alle modalità decisionale (camera di consiglio) nelle udienze non partecipate; nel procedimento la causa è stata decisa in camera di consiglio senza discussione orale

Massime di principio

  • Se il ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione prima dell'adunanza camerale e la rinuncia è accettata dalla controparte, il giudice dichiara l'estinzione del procedimento; la rinuncia deve rispettare le formalità previste dall'art. 390 c.p.c.
  • In presenza di transazione concordata tra le parti la compensazione delle spese giudiziali è una soluzione ordinaria che la Corte può disporre ex art. 391 c.p.c.
  • L'estinzione per rinuncia è diversa dal rigetto: non costituisce soccombenza e dunque non attiva automaticamente le sanzioni o contributi previsti per il ricorrente 'non vittorioso' secondo disposizioni speciali (es. art.13 DPR 115/2002).
  • Le questioni di giurisdizione, di formazione del giudicato esterno e di disapplicazione di atti amministrativi sono tipicamente valutate dal giudice e possono costituire profili autonomi di censura in cassazione; tuttavia, se la parte rinuncia, tali profili non vengono esaminati nel merito.
  • Il giudice tributario può, in determinati casi, disapplicare tariffe o atti amministrativi che risultino in contrasto con limiti legislativi (es. limiti percentuali stabiliti dalle norme fiscali), ma la valutazione concreta dipende dall'istruttoria e dalla corretta motivazione delle decisioni di merito

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