Cassazione Civile, Ordinanza n. 13040/2024 del 13/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di rimborso di premi INAIL versati in eccedenza da una società per gli anni 1987 e 1988, dopo che un diverso inquadramento aziendale era stato riconosciuto in sede amministrativa e giurisdizionale. La Corte d'appello aveva ritenuto che il diritto alla ripetizione non fosse prescritto, qualificando i provvedimenti di riclassificazione e rettifica come atti di accertamento costitutivo e facendo decorrere la prescrizione solo da tali provvedimenti, adottati nel 1997 e nel 2000. L'INAIL ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, deducendo: errata applicazione dell'art. 2033 c.c., dell'art. 49 L. 88/1989 e dell'art. 2 d.lgs. 38/2000; violazione dell'art. 3, comma 8, L. 335/1995; errata individuazione della normativa applicabile; erronea decorrenza della prescrizione, che secondo l'Istituto doveva farsi risalire alla consapevolezza dell'errato inquadramento aziendale o, comunque, a un momento anteriore; e infine l'erronea affermazione della natura costitutiva, anziché meramente accertativa, del provvedimento dell'INPS.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INAIL, cassato la sentenza della Corte d'appello e deciso nel merito rigettando la domanda originaria della società di ripetizione delle somme. Ha ritenuto che la lite fosse regolata dall'art. 2033 c.c. sull'indebito oggettivo, non dalla disciplina di cui all'art. 49 L. 88/1989, perché i premi richiesti a rimborso si riferivano a un periodo anteriore all'entrata in vigore di tale legge. Ha inoltre affermato che la disciplina del 1989 non è applicabile retroattivamente e che, nel caso concreto, il diritto alla restituzione risultava prescritto. Le spese sono state compensate per la complessità e parziale novità delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 2033 c.c.
È la disciplina applicabile alla ripetizione dei premi indebitamente versati; il diritto di ripetizione segue le regole dell'indebito oggettivo e, nei casi di mancanza originaria del titolo, la prescrizione decorre da ciascun pagamento indebito.
art. 49 L. 88/1989
La norma sull'adeguamento dell'INAIL ai provvedimenti di classificazione dell'INPS opera solo per il futuro e non può essere applicata retroattivamente a rapporti esauriti prima della sua entrata in vigore.
art. 3, comma 8, L. 335/1995
Richiamato dall'INAIL per contestare la pretesa restitutoria, ma non ritenuto decisivo ai fini della soluzione, perché la fattispecie è stata ricondotta alla disciplina generale dell'indebito e al principio di irretroattività della legge.
art. 2 d.lgs. 38/2000
Invocato nel ricorso insieme ad altre norme in tema di inquadramento e premi, senza che la Corte ne fondasse la decisione.
art. 14 D.M. 12 dicembre 2000
Richiamato per sostenere la natura non costitutiva del provvedimento dell'INPS e la necessità di un successivo atto dell'INAIL.
D.M. 13 giugno 1998
Richiamato nel terzo motivo come parte della normativa di riferimento sull'inquadramento e la classificazione ai fini contributivi.
art. 2935 c.c.
Richiamato sul tema della decorrenza della prescrizione del diritto alla ripetizione.
art. 2946 c.c.
Richiamato quale termine di prescrizione ordinaria applicabile al diritto di ripetizione.
Massime di principio
- La ripetizione di premi assicurativi indebitamente versati per errato inquadramento aziendale va, in assenza di una disciplina speciale applicabile ratione temporis, ricondotta all'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
- Se il pagamento non dovuto deriva da una mancanza originaria del titolo, il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione decorre da ciascun pagamento eseguito e non dall'adozione di successivi provvedimenti amministrativi o giudiziari di riclassificazione.
- Una disciplina che imponga l'adeguamento dell'ente previdenziale a determinati provvedimenti di classificazione non può essere applicata retroattivamente a periodi anteriori alla sua entrata in vigore, salvo espressa previsione legislativa.
- Il carattere costitutivo o accertativo di un provvedimento amministrativo rileva solo se la fattispecie rientra nell'ambito temporale della norma che attribuisce efficacia a quel provvedimento; altrimenti resta applicabile la disciplina generale dell'indebito.
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