Cassazione Civile, Ordinanza n. 22610/2024 del 09/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
La controversia nasce da due provvedimenti di trattenimento disposti nei confronti di un cittadino tunisino: il primo convalidato dal Giudice di Pace di Torino in esecuzione di un decreto di respingimento del Questore di Agrigento, il secondo convalidato dal Tribunale di Torino dopo che lo straniero aveva presentato domanda di protezione internazionale mentre era già trattenuto. In entrambi i ricorsi per cassazione il soggetto trattenuto deduceva, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 10, comma 4, e 10-ter d.lgs. 286/1998 nonché dell'art. 8 della Direttiva 2013/32/UE, sostenendo di non avere ricevuto un'informativa effettiva e completa sulla possibilità di chiedere protezione internazionale. La censura mirava a far dichiarare l'illegittimità del decreto di respingimento e, per riflesso, del conseguente trattenimento, anche perché il giudice di merito aveva ritenuto sufficiente il foglio notizie e la dichiarazione che lo straniero era giunto in Italia per trovare lavoro e non aveva chiesto asilo. La Corte ha ritenuto fondata la doglianza, affermando che l'autorità deve provare l'avvenuta informazione adeguata, completa ed effettiva, resa sin dal primo contatto con la polizia di frontiera e non desumibile da dichiarazioni generiche o rese senza previa informazione. Poiché il termine per convalidare il trattenimento era ormai spirato, la Corte ha cassato senza rinvio entrambi i decreti di convalida.
La decisione
La Corte ha accolto i ricorsi riuniti. Ha affermato che, in caso di attraversamento irregolare della frontiera e trattenimento funzionale al respingimento, lo straniero deve essere previamente e compiutamente informato sulla possibilità di presentare domanda di protezione internazionale; in difetto, il decreto di respingimento è nullo e tale invalidità si riflette sul trattenimento. Accertata la mancanza della prova di una informativa conforme ai parametri normativi e sovranazionali, la Corte ha cassato senza rinvio il decreto di convalida del Giudice di Pace e, conseguentemente, anche il decreto di convalida del Tribunale. Non ha regolato le spese perché la parte ricorrente era ammessa al patrocinio a spese dello Stato e il giudizio vedeva soccombente un'amministrazione statale.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
costituisce il parametro del vizio denunciato per violazione di legge.
art. 10, comma 4, d.lgs. 286/1998
richiamato unitamente alle norme sull'informativa per sostenere l'illegittimità del respingimento e del trattenimento.
art. 10-ter d.lgs. 286/1998
impone un'informazione completa ed effettiva sulla protezione internazionale sin dal primo contatto con le autorità, prescindendo dalla previa manifestazione di volontà di chiedere asilo.
art. 14, commi 1, 4 e 5-bis, d.lgs. 286/1998
disciplina il trattenimento funzionale al respingimento e il termine per la convalida; la scadenza del termine perentorio impedisce la prosecuzione del processo e conduce alla cassazione senza rinvio.
art. 6, commi 2, 3 e 5, d.lgs. 142/2015
il trattenimento successivo alla domanda di protezione è legittimo solo se ricorrono i relativi presupposti e non può prescindere dalla validità del primo trattenimento; il carattere strumentale della domanda è stato ritenuto nel caso concreto dal giudice di merito.
art. 8 della Direttiva 2013/32/UE
impone alle autorità competenti di fornire informazioni sulla possibilità di chiedere protezione internazionale.
art. 5 della Direttiva 2013/32/UE
consente agli Stati membri di prevedere disposizioni più favorevoli rispetto al minimo armonizzato.
art. 13 CEDU
richiamato in chiave di tutela del diritto a un ricorso effettivo e di interpretazione conforme.
art. 82 d.P.R. 115/2002
regola la liquidazione del compenso e delle spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
art. 83, comma 2, d.P.R. 115/2002
individua il giudice competente a liquidare il compenso in cassazione o in caso di cassazione senza rinvio.
art. 133 d.P.R. 115/2002
non si applica alla soccombenza di un'amministrazione statale, secondo il richiamo alla giurisprudenza di legittimità.
art. 382, comma 2, c.p.c.
consente la cassazione senza rinvio quando il processo non può essere proseguito, come nel caso di scadenza del termine per la convalida.
art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998
richiamato per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio relativo al trattenimento.
Massime di principio
- Quando vi siano elementi che inducano a ritenere possibile la volontà dello straniero di chiedere protezione internazionale, l'autorità deve fornirgli un'informativa completa ed effettiva sulla relativa procedura; il giudice deve verificare in concreto l'avvenuta informazione, non potendo desumerla da mere formule stereotipate o da dichiarazioni rese prima dell'informazione stessa.
- L'obbligo informativo sulla protezione internazionale non dipende dalla previa manifestazione di volontà di presentare domanda: il silenzio o una dichiarazione incompatibile con la volontà di chiedere asilo non hanno rilievo se non risulta una preventiva compiuta informazione.
- La mancata prova dell'informativa prevista dalla normativa interna e sovranazionale comporta la nullità del decreto di respingimento e l'invalidità derivata del trattenimento disposto in funzione del rimpatrio.
- Se, al momento della decisione, è ormai decorso il termine perentorio per la convalida del trattenimento, la Cassazione può cassare senza rinvio il provvedimento impugnato perché il processo non può più proseguire.
- Nel regime del patrocinio a spese dello Stato, quando la parte vittoriosa è ammessa al beneficio e la controparte soccombente è un'amministrazione statale, le spese del difensore non vengono regolate con condanna alle spese ma devono essere liquidate secondo la procedura speciale prevista dal d.P.R. n. 115/2002.
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