Cassazione Civile, Ordinanza n. 00580/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La società concessionaria della riscossione impugnava in cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro una decisione di primo grado. La CTR aveva ritenuto tardivo l’appello perché notificato oltre il termine semestrale decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado. Con l’unico motivo di ricorso la società denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 325 e 149 c.p.c., sostenendo che, ai fini della tempestività della notificazione dell’atto di appello, dovesse rilevare la data di consegna dell’atto al servizio postale, avvenuta entro il termine di legge, e non la data di ricezione da parte del destinatario.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che nel processo tributario, quando la notificazione dell’impugnazione avviene a mezzo posta, ai fini della verifica della tempestività dell’atto rileva la data di spedizione/consegna all’ufficio postale, perché in quel momento il ricorso si considera proposto. La CTR aveva invece omesso di verificare se la consegna per la notifica fosse avvenuta in tempo utile. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 325 c.p.c.
Richiamato come norma sul termine breve di impugnazione, ma nel caso concreto il problema riguardava la tempestività della notifica dell’appello in relazione alla data di spedizione.
art. 149 c.p.c.
Richiamato quale disciplina della notificazione a mezzo posta, la cui logica conduce a considerare decisiva la data di spedizione ai fini del notificante.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma invocata per denunciare la violazione di legge nella valutazione della tempestività dell’appello.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Citat0 per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Citat0 per la trattazione camerale del ricorso.
art. 16, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le notificazioni nel processo tributario seguono le norme del codice di procedura civile.
art. 16, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Consente la notificazione diretta a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell’atto in plico raccomandato con avviso di ricevimento.
art. 16, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Stabilisce che la notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta alla data di spedizione.
art. 20, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Prevede che il ricorso nel processo tributario si propone mediante notificazione secondo le regole richiamate dall’art. 16.
art. 20, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Stabilisce che, se la spedizione del ricorso è fatta a mezzo posta, il ricorso si intende proposto al momento della spedizione.
Massime di principio
- Nel processo tributario la tempestività dell’impugnazione notificata a mezzo posta va verificata con riferimento alla data di spedizione dell’atto, non a quella di ricezione da parte del destinatario.
- Per il notificante opera il principio di scissione degli effetti della notificazione: la decadenza è evitata se l’atto è consegnato al servizio postale entro il termine di legge, mentre il perfezionamento verso il destinatario avviene alla ricezione.
- Quando il giudice di merito dichiara tardiva un’impugnazione notificata per posta, deve accertare in concreto la data di consegna dell’atto all’ufficio postale; l’omissione di tale verifica integra violazione di legge.
- Nel processo tributario le norme speciali del d.lgs. n. 546/1992 coordinano la disciplina delle notificazioni con il principio generale della scissione degli effetti della notifica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00422/2024 del 08/01/2024
- ordinanza_civile · 8 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00423/2024 del 08/01/2024
- ordinanza_civile · 8 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00425/2024 del 08/01/2024
- ordinanza_civile · 8 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00426/2024 del 08/01/2024
- ordinanza_civile · 8 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00427/2024 del 08/01/2024
- ordinanza_civile · 8 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00428/2024 del 08/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →