Sentenza del 20/07/2016 n. 14912 - Corte di Cassazione
Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzione ex art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Applicabilità in caso di utilizzo indiretto del bene - Esclusione - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'accertamento ICI relativo all'anno 2006, sostenendo di avere diritto all'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992. Pur avendo forma di società di capitali, la cooperativa affermava di non perseguire finalità lucrative e che l'immobile era utilizzato senza scopo di lucro da un'associazione sportiva avente analoga compagine sociale. Ha inoltre contestato le sanzioni, invocando la tutela dell'affidamento e l'obiettiva incertezza normativa, anche in ragione del precedente annullamento in autotutela di accertamenti relativi agli anni 1999 e 2000.
La decisione
La Corte Suprema di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che l'esenzione ICI richiede sia il requisito soggettivo dell'ente non commerciale sia il requisito oggettivo dell'utilizzo esclusivo dell'immobile per attività agevolate, con utilizzazione diretta da parte dell'ente possessore. L'utilizzo indiretto tramite comodato a un'associazione sportiva, anche non lucrativa e operante per finalità di interesse pubblico, non è sufficiente. Inoltre, il regolamento comunale prevedeva che l'ente utilizzatore dovesse essere anche possessore dell'immobile in virtù di proprietà o altro diritto reale. La Corte ha rilevato anche che una parte dei locali era destinata a bar e ristorazione, elemento potenzialmente incompatibile con l'uso esclusivo non commerciale. Non è stata riconosciuta alcuna obiettiva incertezza idonea a escludere le sanzioni. La cooperativa è stata condannata al pagamento di 2.000 euro di spese di lite, oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992
"L'esenzione ... esige la duplice condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito"
L'esenzione ICI per gli immobili destinati ad attività assistenziali o assimilate richiede sia che l'ente possieda e utilizzi direttamente l'immobile, sia che esso sia destinato esclusivamente ad attività non commerciali agevolate.
Art. 87, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 917 del 1986
La norma individua gli enti pubblici e privati residenti non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, ai quali l'art. 7 del d.lgs. n. 504 del 1992 collega il requisito soggettivo dell'esenzione.
Art. 52 e art. 59, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 446 del 1997
Consentono ai comuni di disciplinare con regolamento l'applicazione dell'esenzione, anche prevedendo che l'immobile sia non solo utilizzato, ma anche posseduto dall'ente non commerciale che ne beneficia.
Art. 10 del regolamento ICI del Comune di Prato, approvato con deliberazione consiliare n. 92 del 31 maggio 2005
Il regolamento comunale richiedeva che l'ente non commerciale utilizzatore fosse anche titolare del possesso qualificato dell'immobile, derivante da proprietà o altro diritto reale; il semplice comodato non era sufficiente.
Art. 10 della legge n. 212 del 2000
La tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente non ha consentito di escludere le sanzioni, non essendo stata riconosciuta una situazione di incertezza normativa oggettiva.
Art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992
Permette di non applicare le sanzioni in caso di obiettiva incertezza sull'interpretazione e sull'ambito di applicazione della norma tributaria; nel caso concreto tale incertezza è stata esclusa.
Art. 329 c.p.c.
La Corte ha ritenuto possibile la formazione del giudicato interno sulla censura relativa alle sanzioni, poiché la contribuente non aveva dimostrato di averla riproposta in appello.
Massime di principio
- Per ottenere un'esenzione tributaria fondata sull'uso istituzionale di un immobile, di regola non basta che l'attività svolta sia non lucrativa o di interesse pubblico: occorre verificare anche chi possiede l'immobile e chi lo utilizza concretamente.
- Il comodato o altra forma di concessione a un soggetto giuridicamente distinto normalmente configura un utilizzo indiretto e può escludere l'esenzione, soprattutto quando la disciplina comunale richiede il possesso qualificato dell'immobile da parte dell'utilizzatore.
- La natura non commerciale deve essere valutata in concreto, considerando le modalità effettive dell'attività. Anche attività accessorie come bar, ristorazione o servizi a pagamento possono compromettere il requisito dell'uso esclusivo non commerciale.
- La forma societaria non è necessariamente decisiva da sola, ma può incidere sul requisito soggettivo; in ogni caso, l'assenza di scopo di lucro non supera il difetto di utilizzazione diretta o di possesso qualificato.
- L'esclusione delle sanzioni per incertezza normativa richiede un'incertezza oggettiva, grave e non superabile con l'ordinaria diligenza; precedenti favorevoli isolati o precedenti annullamenti in autotutela non sono automaticamente sufficienti.
- È essenziale verificare il regolamento comunale applicabile all'anno d'imposta, perché può precisare o restringere le condizioni operative dell'esenzione previste dalla legge.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 lug 2016Sentenza del 20/07/2016 n. 68 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 20 lug 2016Sentenza del 20/07/2016 n. 184 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 20 lug 2016Sentenza del 20/07/2016 n. 188 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 20 lug 2016Sentenza del 20/07/2016 n. 374 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 20 lug 2016Sentenza del 20/07/2016 n. 1354 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 20 lug 2016Sentenza del 20/07/2016 n. 1355 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →