Sentenza n. 1825/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento dell’indennità sostitutiva di ferie non godute e festività soppresse
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, n. 1714/2025, passata in giudicato e ritualmente notificata al Ministero. Il giudicato aveva riconosciuto il diritto al pagamento di euro 2.259,32, oltre interessi legali dal sorgere del credito fino al soddisfo, a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016. La ricorrente ha lamentato l’inottemperanza dell’Amministrazione e ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la condanna alle spese e l’applicazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha contestato la mancata esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accertato che il titolo giudiziale era stato ritualmente notificato, era passato in giudicato ed era decorso il termine di legge per provvedere, richiamando l’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997. Ha quindi accolto il ricorso di ottemperanza e dichiarato l’obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato, pagando le somme dovute secondo quanto stabilito nel titolo, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato fin d’ora, per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni dalla richiesta della parte ricorrente. Il commissario dovrà poi trasmettere al TAR una relazione dettagliata tramite PAT e non avrà diritto a compenso, essendo un dipendente pubblico interno alla struttura debitrice. È stata respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., poiché le somme dovute producono già gli interessi previsti dal titolo esecutivo. Le spese del giudizio, liquidate in euro 600,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, sono state poste a carico del Ministero. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per l’eventuale seguito di competenza.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Fondano il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice amministrativo diretti ad assicurare l’esecuzione del giudicato.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
Consente la condanna al pagamento di una penalità di mora in caso di inottemperanza; nel caso concreto la relativa domanda è stata respinta perché il credito produceva già gli interessi stabiliti nel titolo esecutivo.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
È richiamato quale disposizione rilevante ai fini della decorrenza del termine entro il quale l’amministrazione debitrice deve provvedere al pagamento conseguente a un titolo giudiziale.
d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni
È stato utilizzato analogicamente come parametro per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, avuto riguardo ai minimi tariffari per le procedure esecutive mobiliari.
Massime di principio
- Quando un titolo giudiziale notificato all’amministrazione è passato in giudicato ed è inutilmente decorso il termine previsto per l’adempimento, il giudice dell’ottemperanza deve dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato, fissando un termine per l’esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza può essere nominato fin d’ora un commissario ad acta per il caso di inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione; il commissario può essere individuato in un dirigente o funzionario della stessa amministrazione, purché dotato delle competenze necessarie e abilitato a svolgere gli adempimenti sostitutivi.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere negata quando il credito oggetto del giudicato produce già interessi secondo quanto stabilito dal titolo esecutivo, non ravvisandosi un’ulteriore necessità sanzionatoria.
- La mancata contestazione dell’inottemperanza da parte dell’amministrazione costituita, unitamente alla documentazione comprovante la notifica e il passaggio in giudicato del titolo, consente di ritenere accertato l’inadempimento ai fini dell’azione di ottemperanza.
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