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Ordinanza

Ordinanza n. 272/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Determina del Direttore Generale dell’Università degli Studi di Milano, Repertorio Progressivo n. 19339/2025 del 21/11/2025, pubblicata in pari data, con cui è stata approvata la graduatoria finale dei vincitori della procedura per n.252 progressioni per il passaggio dall’Area dei Collaboratori all’Area dei Funzionari, di cui n. 8 presso il Dipartimento di Scienze della Salute (codice 22552/30), nella parte in cui non colloca il ricorrente in posizione utile; - di tutti i verbali della Commissione giudicatrice della predetta procedura (Verbale n. 1 del 14/10/2025, Verbale n. 2 del 20/10/2025, Rettifica al Verbale n. 2 del 19/11/2025, Nota di Rettifica ai Verbali n. 2 e n. 3 del 14/11/2025 e ogni altro presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi i giudizi e i punteggi attribuiti al ricorrente e ai controinteressati); - del provvedimento del Responsabile del Procedimento privo di numero di protocollo, comunicato a mezzo pec in data 25/09/2025, in riscontro ad istanza numero di Protocollo 0110927/25 del 23/09/2025, con cui è stata rigettata l’istanza di integrazione documentale presentata dal ricorrente; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202600695

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale e atti della procedura per 252 progressioni dall’Area dei Collaboratori all’Area dei Funzionari, nella parte in cui non collocano il ricorrente in posizione utile, nonché diniego di integrazione documentale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la determina del Direttore Generale dell’Università che ha approvato la graduatoria finale della procedura per progressioni di carriera, limitatamente alla mancata collocazione in posizione utile per uno degli otto posti disponibili presso il Dipartimento di Scienze della Salute. Ha inoltre impugnato i verbali della Commissione giudicatrice, i giudizi e i punteggi attribuiti a lui e ai controinteressati, nonché il provvedimento con cui il Responsabile del procedimento ha respinto l’istanza di integrazione documentale. Dalla motivazione dell’ordinanza emergono, quali profili dedotti, la contestazione dei rapporti intercorrenti tra alcuni commissari e alcuni candidati, ritenuti tali da imporre l’astensione e da violare il principio di imparzialità; la contestazione della predeterminazione dei criteri di valutazione; la censura relativa alla motivazione dei giudizi e dei punteggi; nonché la doglianza concernente il rigetto dell’istanza di integrazione documentale. Il ricorrente ha allegato anche un pregiudizio cautelare, ritenuto dal Collegio genericamente dedotto e privo dei caratteri di gravità, attualità e irreparabilità.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che, alla cognizione sommaria propria della fase cautelare, non emergessero elementi tali da far prevedere un esito favorevole del ricorso. Quanto ai rapporti tra commissari e candidati, il Collegio li ha ritenuti riconducibili a normali rapporti d’ufficio, non idonei a determinare l’obbligo di astensione ai sensi dell’art. 52 c.p.c. e, quindi, a configurare una violazione dell’imparzialità. Ha inoltre ritenuto apparentemente corretta la predeterminazione dei criteri, in quanto conforme alle previsioni dettagliate degli artt. 4 e 5 del bando. La motivazione dei giudizi è stata reputata prima facie legittima attraverso il punteggio totale, quale sintesi dei punteggi assegnati per i tre indicatori, accompagnato, per il colloquio, da un breve giudizio sintetico, secondo quanto previsto dal bando. Il periculum in mora è stato escluso perché il pregiudizio prospettato era generico e non presentava gravità, attualità e irreparabilità. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra tutte le parti in ragione della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare; nel caso concreto la domanda di sospensione è stata respinta.

  • art. 52 c.p.c.

    I normali rapporti d’ufficio tra commissari e candidati non sono stati ritenuti, in assenza di ulteriori elementi, idonei a imporre l’astensione dei commissari.

  • artt. 4 e 5 del bando della procedura

    Le previsioni del bando sono state ritenute sufficientemente dettagliate ai fini della predeterminazione dei criteri di valutazione e della motivazione dei giudizi.

Massime di principio

  • I normali rapporti d’ufficio tra componenti di una commissione giudicatrice e candidati non determinano, di per sé, un obbligo di astensione né una violazione del principio di imparzialità; occorrono elementi ulteriori idonei a evidenziare uno specifico conflitto o condizionamento.
  • La predeterminazione dei criteri di valutazione è prima facie legittima quando la commissione recepisce e applica criteri sufficientemente dettagliati già stabiliti dal bando della procedura selettiva.
  • Nelle procedure selettive, la motivazione dei giudizi può essere espressa mediante il punteggio totale quale sintesi dei punteggi attribuiti ai singoli indicatori, purché ciò sia previsto dalla lex specialis; per il colloquio può essere sufficiente un breve giudizio sintetico quando il bando lo preveda.
  • Ai fini della tutela cautelare, il periculum in mora non è configurabile sulla base di un pregiudizio genericamente allegato: il danno deve presentare caratteri di gravità, attualità e irreparabilità.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniValutazione dei titoli e punteggiCommissione esaminatrice
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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