Cassazione Civile, Ordinanza n. 07484/2023 del 15/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia origina da un'azione di responsabilità promossa da una società a totale capitale pubblico nei confronti del proprio ex amministratore unico, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni ex artt. 2392 e 2393 c.c. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva ridotto la somma liquidata. L'ex amministratore aveva quindi proposto ricorso per cassazione, respinto con ordinanza delle Sezioni Unite. Avverso tale ordinanza ha poi proposto ricorso per revocazione articolando tre censure: 1) errore di fatto sulla formazione del giudicato interno in tema di giurisdizione, sostenendo che mancasse una espressa pronuncia di rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione e che quindi non potesse dirsi formato giudicato sulla giurisdizione del giudice ordinario; 2) errore di fatto sulla qualificazione della sentenza della Corte costituzionale n. 41/2021, deducendo che non si trattasse di pronuncia additiva ma di declaratoria di incostituzionalità con effetti retroattivi, con conseguente erroneità del rigetto del motivo relativo alla composizione del collegio d'appello; 3) violazione dell'art. 13 CEDU e dell'art. 47 CDFUE, assumendo che l'ordinanza di cassazione fosse una 'decisione a sorpresa' e avesse leso il diritto a un rimedio effettivo, il giudice naturale e l'imparzialità del giudicante.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. Ha escluso che i motivi dedotti integrassero un errore revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.: il primo motivo investiva non una svista percettiva ma una valutazione giuridica sulla formazione del giudicato interno in punto di giurisdizione; il secondo censurava l'interpretazione della sentenza della Corte costituzionale n. 41/2021, quindi un error iuris e non un errore di percezione; il terzo deduceva direttamente una violazione di legge e non un errore di fatto. La Corte ha inoltre ribadito che la revocazione delle decisioni della Cassazione è limitata all'errore percettivo e non può essere estesa a errori di diritto, anche alla luce dell'esigenza di definitività del giudicato. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2392 c.c.
richiamato come base della responsabilità dell'amministratore verso la società
art. 2393 c.c.
richiamato come base dell'azione sociale di responsabilità
art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.
l'errore revocatorio è limitato alla falsa percezione della realtà e non comprende l'errore di giudizio
art. 391-bis c.p.c.
consente la revocazione delle decisioni della Cassazione solo nei limiti dell'errore di fatto
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per distinguere l'errore di giudizio, eventualmente censurabile in cassazione, dall'errore revocatorio
art. 13 CEDU
la Corte esclude che la preclusione alla revocazione per errori di diritto violi il diritto a un ricorso effettivo
art. 47 CDFUE
richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non idoneo ad ampliare il perimetro della revocazione oltre l'errore di fatto
art. 158 c.p.c.
richiamato nel motivo relativo alla nullità della sentenza d'appello per composizione del collegio
art. 161 c.p.c.
richiamato nel motivo relativo alla nullità della sentenza d'appello
artt. 3, 25, 106, comma 2, 108 Cost.
richiamati nel motivo sulla pretesa illegittimità della partecipazione del giudice ausiliario al collegio
art. 111 Cost.
richiamato per giustificare l'esigenza di evitare che i giudizi si protraggano indefinitamente
art. 32 d.lgs. n. 116 del 2017
richiamato come termine del riordino della magistratura onoraria nel ragionamento sulla sentenza della Corte costituzionale n. 41/2021
d.lgs. n. 446/1997
richiamato per descrivere la natura e costituzione della società
art. 113-bis d.lgs. n. 267/2000
richiamato per descrivere la base normativa della società pubblica
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito di memoria nel procedimento camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre solo quando il giudice abbia falsamente percepito un fatto processuale decisivo, risultante in modo immediato e incontrovertibile dagli atti; non è configurabile quando la censura investe la valutazione giuridica delle risultanze processuali.
- Nella revocazione delle sentenze della Corte di cassazione non possono essere dedotti errori di diritto o errori di valutazione; il rimedio è circoscritto alla svista percettiva su fatti non controversi o non valutati correttamente sul piano meramente materiale.
- La deduzione di un vizio di giurisdizione, se risolta dalla decisione impugnata attraverso l'apprezzamento del contenuto degli atti e del regime del giudicato interno, attiene a una questione di diritto e non integra errore revocatorio.
- L'interpretazione del contenuto e della portata di una sentenza della Corte costituzionale, quando posta a fondamento della decisione, configura una quaestio iuris e non un errore di fatto revocatorio.
- La revocazione delle decisioni della Cassazione non può essere ampliata per via interpretativa sino a ricomprendere qualunque errore denunciato dalla parte, poiché il sistema riserva tale estensione al legislatore in funzione dell'esigenza di stabilità e definitività del giudicato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07433/2023 del 15/03/2023
- ordinanza_civile · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07434/2023 del 15/03/2023
- ordinanza_civile · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07442/2023 del 15/03/2023
- ordinanza_civile · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07444/2023 del 15/03/2023
- ordinanza_civile · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07446/2023 del 15/03/2023
- ordinanza_civile · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07447/2023 del 15/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →