Sentenza n. 541/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Puglia, Bari, Sez. III, che aveva annullato la disciplina provinciale del canone unico patrimoniale e gli atti applicativi nella parte relativa alla quantificazione del canone per l'occupazione permanente del sottosuolo mediante opere elettriche di connessione di un impianto eolico
Esito
Favorevole al resistente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La Provincia di Foggia ha appellato la sentenza del TAR nella parte in cui aveva accolto il ricorso della società produttrice di energia rinnovabile contro la modifica del regolamento provinciale sul canone unico patrimoniale, le tariffe per gli anni 2023 e 2024, le richieste di pagamento e le concessioni di occupazione del sottosuolo. La disciplina provinciale applicava agli operatori del settore una tariffa calcolata sulla base della tariffa standard prevista dall'art. 1, comma 826, della l. n. 160/2019, pari per le Province a 7,50 euro, senza coefficienti di classificazione delle strade, tipologia e finalità dell'occupazione. La società sosteneva invece che, ai sensi dell'art. 1, comma 831, della l. n. 160/2019, come interpretato dall'art. 5, comma 14-quinquies, lett. b), del d.l. n. 146/2021, il canone dovesse essere applicato nella misura forfettaria minima di 800 euro annui. La Provincia ha dedotto, con il primo motivo, error in judicando e in procedendo, violazione ed erronea applicazione dei commi 817, 826, 831 e 831-bis dell'art. 1 della l. n. 160/2019, dell'art. 5, comma 14-quinquies, del d.l. n. 146/2021, degli artt. 3, 97 e 119 Cost., nonché degli artt. 112 c.p.c. e 39 c.p.a. Ha lamentato, anzitutto, ultrapetizione, sostenendo che il TAR avesse fondato la decisione su argomenti non dedotti dalla società, quali la specialità del comma 831 e l'applicazione della misura di 800 euro alle imprese produttrici che non servono direttamente gli utenti. Nel merito, ha sostenuto che gli 800 euro costituissero soltanto una soglia minima e non una tariffa fissa, che il criterio provinciale fosse coerente con il principio di invarianza del gettito e con l'autonomia finanziaria degli enti locali, che il comma 831-bis dimostrasse la possibilità di una tariffa fissa soltanto per altri operatori e che la disciplina interpretativa avesse introdotto una disparità di trattamento e un favor irragionevole per i produttori di energia rinnovabile. Con il secondo motivo ha riproposto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 14-quinquies, lett. b), del d.l. n. 146/2021, in relazione agli artt. 3, 97 e 119 Cost., per asserita violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza, buon andamento e autonomia finanziaria degli enti locali.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la decisione del TAR nella parte impugnata. Quanto alla censura di ultrapetizione, ha chiarito che anche l'eventuale violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non avrebbe comportato il rinvio al primo giudice ai sensi dell'art. 105 c.p.a.; in applicazione dell'effetto devolutivo dell'appello, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto esaminare direttamente nel merito la censura effettivamente proposta dalla società. Nel merito, richiamando integralmente precedenti conformi della stessa Sezione, ha ritenuto che l'art. 5, comma 14-quinquies, lett. b), del d.l. n. 146/2021 stabilisca che le occupazioni permanenti con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete comprendono anche quelle realizzate da aziende che svolgono attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, tra cui la trasmissione di energia elettrica. La produzione privata di energia elettrica, comprendendo il trasporto ai distributori che la forniscono agli utenti finali, rientra pertanto nell'ambito della disposizione anche in assenza di allacci diretti con gli utenti. Il canone annuo di 800 euro è stato qualificato come misura fissa e forfettaria dovuta per tale particolare tipologia di occupazione, e non come mera soglia minima liberamente incrementabile dagli enti locali. Tale criterio ha carattere speciale rispetto al metodo ordinario di calcolo del canone unico patrimoniale previsto dai commi 819 e seguenti dell'art. 1 della l. n. 160/2019, inclusi i criteri applicabili alle Province ai sensi dei commi 826, 828 e 829. Il comma 831-bis riguarda un settore diverso, relativo alle reti e infrastrutture di comunicazione elettronica, e non costituisce parametro interpretativo idoneo a escludere la specialità della disciplina applicabile al settore energetico. Sono state inoltre ritenute infondate le censure relative al principio di invarianza del gettito, all'autonomia finanziaria provinciale, al buon andamento, all'uguaglianza e alla ragionevolezza; la questione di legittimità costituzionale è stata quindi disattesa. Le spese del giudizio di appello sono state integralmente compensate per la novità della questione e il recente consolidamento dell'orientamento della Sezione.
Norme richiamate
art. 1, comma 817, l. n. 160/2019
principio di invarianza del gettito
La Provincia lo invocava quale principio generale applicabile a ogni ipotesi di canone unico patrimoniale; il Consiglio di Stato ha ritenuto tale argomento non idoneo a superare il criterio speciale previsto per le occupazioni considerate dalla disciplina interpretativa.
art. 1, commi 826, 828 e 829, l. n. 160/2019
tariffa standard applicabile alle Province e riduzione a un quarto per le occupazioni di sottosuolo
Prevedono il metodo ordinario di calcolo del canone per le Province, distinto dal criterio speciale applicabile alle occupazioni disciplinate dal comma 831.
art. 1, comma 831, l. n. 160/2019
disciplina speciale in materia di pagamento del CUP per le occupazioni permanenti di suolo pubblico mediante cavi e condutture effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità
La disposizione contiene il criterio speciale per le occupazioni permanenti funzionali ai servizi di pubblica utilità.
art. 1, comma 831-bis, l. n. 160/2019
misura fissa pari a 800 euro per determinati operatori dei servizi di pubblica utilità relativi a reti e infrastrutture di comunicazione elettronica
Riguarda un settore diverso da quello energetico e non costituisce elemento di raffronto idoneo a modificare l'interpretazione del comma 831.
art. 5, comma 14-quinquies, lett. b), d.l. n. 146/2021, convertito dalla l. n. 215/2021
per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro
La norma interpretativa include nella disciplina speciale anche le attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità e qualifica gli 800 euro come ammontare fisso e forfettario dovuto per tale tipologia di occupazione, non come semplice base minima incrementabile.
art. 105 c.p.a.
L'eventuale ultrapetizione del giudice di primo grado non determina il rinvio quando la questione può essere decisa dal giudice d'appello mediante l'esame della censura effettivamente dedotta.
art. 74 c.p.a.
la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme
Consente il richiamo sintetico a precedenti conformi quale modalità di motivazione della decisione.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi
Legittima il rinvio motivazionale a precedenti conformi, purché sia comprensibile il fondamento della decisione.
art. 3, comma 2, c.p.a.
Concorre a giustificare una motivazione sintetica mediante richiamo a precedenti conformi.
art. 3 Cost.
principi di uguaglianza e ragionevolezza
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate le censure di disparità di trattamento e irragionevolezza della disciplina sul canone.
art. 97 Cost.
principio di buon andamento
La disciplina del canone non è stata ritenuta incompatibile con il buon andamento della pubblica amministrazione.
art. 119 Cost.
autonomia finanziaria degli enti locali
L'autonomia finanziaria provinciale non consente di derogare al criterio speciale legislativamente stabilito per il canone.
Massime di principio
- Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico realizzate mediante impianti direttamente funzionali all'erogazione di un servizio a rete, la disciplina speciale dell'art. 1, comma 831, della l. n. 160/2019, come interpretata dall'art. 5, comma 14-quinquies, lett. b), del d.l. n. 146/2021, comprende anche le occupazioni effettuate da operatori che svolgono attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità.
- La produzione privata di energia elettrica, inclusivo del trasporto dell'energia ai distributori che la erogano agli utenti finali, costituisce attività strumentale alla fornitura di un servizio di pubblica utilità anche quando il produttore non realizzi allacci diretti con gli utenti.
- L'importo di 800 euro previsto per tali occupazioni costituisce un canone annuo fisso e forfettario dovuto per la specifica fattispecie, e non una mera soglia minima che l'ente locale possa liberamente incrementare mediante l'applicazione del metodo ordinario di calcolo.
- Il criterio speciale previsto per le occupazioni funzionali ai servizi di pubblica utilità prevale sul metodo ordinario di determinazione del canone unico patrimoniale previsto dai commi 819 e seguenti dell'art. 1 della l. n. 160/2019; il principio generale di invarianza del gettito e l'autonomia finanziaria dell'ente locale non consentono di disapplicare tale criterio speciale.
- Il comma 831-bis dell'art. 1 della l. n. 160/2019, riferito alle reti e infrastrutture di comunicazione elettronica, disciplina un settore distinto e non può essere utilizzato come elemento di raffronto per negare l'applicazione della misura fissa prevista per le occupazioni strumentali alla fornitura di energia elettrica.
- Quando in appello è dedotta l'ultrapetizione della sentenza di primo grado, l'eventuale violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non comporta necessariamente il rinvio al primo giudice: in applicazione dell'effetto devolutivo, il giudice d'appello deve decidere nel merito la censura effettivamente proposta, salvo i casi tassativi di rimessione previsti dall'art. 105 c.p.a.
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