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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24018/2025 del 27/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La prescrizione non è stata riconosciuta, perché il termine non era ancora maturato al momento della decisione impugnata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel giudizio di legittimità l'imputato ha proposto un unico motivo di ricorso contro la sentenza della Corte d'appello, deducendo l'omesso rilievo officioso della prescrizione del reato. La censura è stata ritenuta inammissibile perché priva di specificità e autosufficienza: secondo la Corte, la prescrizione non può essere invocata come mero calcolo aritmetico del tempo decorso, ma richiede la specifica indicazione e discussione delle questioni di diritto e di fatto rilevanti. Inoltre, il ricorso prospettava un'interpretazione del regime prescrizionale incompatibile con la normativa e con la giurisprudenza consolidata. In concreto, la Corte ha osservato che, tenuto conto del raddoppio del termine per recidiva reiterata, il ricorrente non aveva indicato puntualmente il termine di prescrizione e comunque questo non risultava ancora maturato alla data della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen.

    a pena di inammissibilità

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente; la questione della prescrizione va dedotta con puntuale indicazione degli elementi rilevanti, non essendo sufficiente un rilievo generico o meramente aritmetico.

  • art. 157 cod. pen.

    Il termine ordinario di prescrizione rileva ai fini del maturare della causa estintiva, ma deve essere verificato in concreto alla luce degli atti interruttivi e delle eventuali cause di aumento del termine.

  • art. 161, comma secondo, cod. pen.

    Il termine di prescrizione non può considerarsi maturato prima della scadenza del termine massimo previsto dalla norma, e ciò solo se tra un atto interruttivo e il successivo non sia interamente decorso il termine ordinario di prescrizione.

Massime di principio

  • La prescrizione del reato non può essere dedotta in cassazione con un motivo generico o meramente assertivo: occorre una critica specifica, completa e autosufficiente, che affronti le questioni di fatto e di diritto necessarie al suo accertamento.
  • Il calcolo della prescrizione non si esaurisce in una semplice operazione matematica sul decorso del tempo, ma richiede la verifica degli atti interruttivi, della disciplina applicabile e delle eventuali cause di aumento del termine.
  • Quando il termine ordinario di prescrizione è stato interrotto, il termine massimo non matura se, tra un atto interruttivo e il successivo, non sia decorso integralmente il termine ordinario previsto dalla legge.
  • La presenza di recidiva reiterata può incidere sul computo del termine prescrizionale, sicché il ricorrente deve confrontarsi espressamente con tale dato e indicare con precisione perché il reato sarebbe estinto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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