Cassazione Penale, Sentenza n. 3675/2022 del 01/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Infantino impugna l'ordinanza che ha confermato gli arresti domiciliari: è ritenuto gravemente indiziato di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, falsi in atti pubblici e attentato alla sicurezza dei trasporti, nonche' corruzione e falsita'. L'impianto accusatorio descrive un'organizzazione che favoriva candidati di autoscuole con esaminatori compiacenti, produzioni di falsi certificati e dazioni di denaro per ottenere patenti. Il ricorso articolava cinque motivi principali: 1) vizio di competenza territoriale per connessione (sostiene che il reato continuato si sarebbe consumato in Toscana); 2) inutilizzabilità delle intercettazioni (deduce che il primo decreto autorizzativo era viziato e che tale vizio si sarebbe trasmesso ai decreti successivi); 3) insufficienza della prova dell'associazione a delinquere (contestazione della sussistenza del vincolo associativo e della struttura organizzata); 4) carenza di gravi indizi per i reati di corruzione e falso (mancata prova del patto corruttivo e della responsabilita' diretta di Infantino in alcune vicende); 5) insussistenza delle esigenze cautelari (fatti vetusti, autoscuole sequestrate, ruolo formalmente rimosso, possibile misura meno afflittiva).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso fondato in parte. Esclusi: il primo motivo (competenza territoriale) e' stato ritenuto inammissibile; il secondo (inutilizzabilita' derivata delle intercettazioni) e il terzo (contestazione sull'esistenza dell'associazione) sono stati dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza o per reiterazione di argomentazioni gia' valutate. Il quarto motivo e' stato invece ritenuto fondato in parte: la Corte ha riscontrato carenze motivazionali del Tribunale circa la prova del patto corruttivo (non chiariti gli elementi soggettivi e oggettivi del rapporto corruttivo, chi abbia compiuto l'atto contrario al dovere d'ufficio, e il ruolo esatto di Infantino), e ha disposto l'annullamento dell'ordinanza limitatamente ai fatti di corruzione indicati (alcuni capi). Il provvedimento e' stato dunque annullato parzialmente e la causa rinviata al Tribunale di merito che dovra' formulare un nuovo giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi per quei reati e, di conseguenza, sulle esigenze cautelari. Il giudizio sulle altre posizioni e sui restanti capi resta confermato fino a diversa valutazione del Tribunale.
Norme richiamate
art. 16 cod. proc. pen.
Richiamato per la determinazione della competenza territoriale tra reati connessi: la Corte conferma che, in caso di pari gravità, si fa riferimento al giudice competente per il primo reato.
art. 267, comma 1-bis cod. proc. pen.
Menziionato nella contestazione relativa all'autorizzazione delle intercettazioni (esposti anonimi): la Corte richiama la disciplina ma respinge l'idea che ogni vizio del primo decreto renda inutilizzabili a catena i successivi decreti autorizzativi.
art. 191 cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto della inutilizzabilita': la Corte e la giurisprudenza affermano che l'inutilizzabilita' ha natura autonoma rispetto alle nullita' e non genera automaticamente effetti derivati su atti successivi.
art. 185, comma 1 cod. proc. pen.
Citato per evidenziare la distinzione tra regime delle nullita' (dove esiste trasmissibilita' del vizio) e regime dell'inutilizzabilita', per il quale la trasmissibilita' non trova applicazione automatica.
art. 202 cod. proc. pen.
Riferito come esempio di norma che vieta ogni utilizzazione, diretta o indiretta, di notizie coperte da segreto di Stato: la Corte sottolinea che solo norme esplicite possono estendere il divieto ad altri atti.
Giurisprudenza e sentenze della Corte costituzionale (es. Corte cost. n.332/2001, n.219/2019)
Richiamate per confermare il principio che l'inutilizzabilita' probatoria non implica automaticamente inutilizzabilita' derivata degli atti successivi e per distinguere utilizzazione probatoria da utilizzazione euristica/istruttoria.
Massime di principio
- Competenza territoriale per reati connessi: se reati di pari gravità sono connessi, la competenza si individua in base al primo reato cronologicamente rilevante; non sempre va scelto il luogo dell'evento consumativo piu' tardivo.
- Inutilizzabilita' delle prove (intercettazioni): l'eventuale illegittimita' di un decreto autorizzativo non determina automaticamente l'inutilizzabilita' a catena degli atti successivi; ogni decreto autorizzativo ha autonomia e va valutato sulla base dei propri presupposti. Esiste distinzione netta tra inutilizzabilita' probatoria e utilizzazione euristica ai fini investigativi.
- Prova dell'associazione e della corruzione: per mantenere misure cautelari su base associativa o corruttiva e' necessario che la motivazione indichi chiaramente la struttura del patto corruttivo, i soggetti coinvolti, il ruolo di eventuali mediatori e quale atto contrario al dovere d'ufficio sarebbe stato posto in essere e da chi.
- Richiesta di misura cautelare: quando la motivazione rispetto a taluni capi e' carente, la Corte puo' annullare l'ordinanza limitatamente a quei capi e rinviare al giudice di merito per nuova valutazione, anziche' disporre la revoca integrale; la verifica delle esigenze cautelari deve tener conto anche dell'evoluzione fattuale (tempo trascorso, sequestri, cessazione del ruolo).
- Uso delle intercettazioni come punto di partenza: informazioni tratte da prove inutilizzabili possono essere impiegate in chiave euristica per impulsare indagini ulteriori, ma la loro utilizzazione probatoria diretta per fondare decisioni sul fatto e' preclusa salvo espressa previsione di legge.
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