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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06346/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il soggetto condannato aveva chiesto l'esecuzione della pena presso il domicilio ai sensi della legge n. 199 del 2010. Il magistrato di sorveglianza aveva respinto l'istanza e il tribunale di sorveglianza aveva rigettato il reclamo, ritenendo sussistente la causa ostativa del pericolo di commissione di ulteriori delitti: pochi mesi prima era intervenuto un arresto in flagranza per spaccio di sostanza stupefacente, qualificato come reato della stessa indole dei precedenti; inoltre erano stati valorizzati i precedenti penali, la mancanza di attività lavorativa e l'inidoneità del domicilio indicato. Nel ricorso per cassazione si deduceva, in sintesi, una presunta assenza di corrispondenza tra i motivi devoluti con il reclamo e la decisione del tribunale, ma la censura era formulata in modo generico e mirava sostanzialmente a una nuova valutazione del merito, senza indicare quali specifici argomenti del reclamo sarebbero stati omessi dalla disamina del giudice di sorveglianza.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che l'unico motivo si risolveva in una richiesta di rivalutazione in fatto e non spiegava concretamente quali punti del reclamo sarebbero rimasti senza risposta. Le doglianze erano inoltre eterogenee rispetto alle puntuali ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non risultando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • legge n. 199 del 2010

    richiamata come base normativa dell'istanza di esecuzione della pena presso il domicilio.

  • art. 616 c.p.p.

    utilizzato per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità contro provvedimenti del tribunale di sorveglianza, il ricorso è inammissibile quando si limita a sollecitare una rivalutazione del merito senza indicare specificamente le ragioni devolute e trascurate dal giudice di merito.
  • La causa ostativa al beneficio dell'esecuzione domiciliare può essere ravvisata, in concreto, nel pericolo di commissione di ulteriori delitti, desumibile da arresti recenti per reati della stessa indole, dai precedenti penali, dalla mancanza di stabile attività lavorativa e dall'inidoneità del domicilio indicato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi per escludere la colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità, segue la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

Testo integrale

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