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Sentenza

Sentenza n. 1151/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento -a) del provvedimento di D.A.SPO. (Divieto di Accedere alle manifestazioni sportive) n. -OMISSIS-, emesso dal Questore di Torino in data-OMISSIS- e notificato al ricorrente il 13.10.2025, recante il divieto di accedere, per il periodo di un anno, con decorrenza dalla data di notifica, (i) “per l'intera giornata in cui si svolge l'incontro di calcio, a tutti gli impianti del territorio nazionale e/o estero, ove si disputeranno gli incontri della Nazionale Italiana di ogni categoria, gli incontri relativi ai tornei internazionali (Champions League, Europa League, Conference League e National League) e a quelli nazionali (TIM CUP), gli incontri, anche amichevoli, di tutte le squadre iscritte ai campionati professionistici e semiprofessionistici, e comunque tutti gli incontri di calcio internazionali, nazionali, regionali, provinciali e/o locali organizzati e/o patrocinati dalla F.I.G.C. o dal C.O.N.I. Il divieto di accesso vige nelle giornate in cui vengono svolte le manifestazioni sportive, nazionali e estere, e riguarda tutti i percorsi stradali, autostradali e ferroviari ivi compresi aree di servizio, stazioni ferroviarie ed aeroporti che, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo, fossero interessate alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni sportive di cui sopra ovvero tutte le strade, vie o piazze limitrofe agli impianti ove si svolgono le partite riguardanti le squadre di calcio iscritte alle serie suddette e ai parcheggi, piazzali o luoghi di raccolta e raduno delle tifoserie, nonché i percorsi da questi ai luoghi dove si svolgono gli eventi sportivi e gli esercizi pubblici che abitualmente sono frequentati prima, durante e dopo gli incontri di calcio dalle tifoserie”; (ii) “per lo stesso periodo e con le stesse modalità”, alle aree circostanti l'“Allianz Stadium” e lo stadio olimpico “Grande Torino”, come indicate nei provvedimenti, laddove gli incontri di calcio si disputino presso i predetti impianti sportivi; (iii) “ ai centri sportivi nei quali le squadre cittadine si allenano, nel raggio di 500 metri dal perimetro esterno degli stessi e di ogni altro centro o impianto, per la medesima distanza, ove queste si radunino per svolgere gli allenamenti, la preparazione pre-campionato, eventuali ritiri o per disputare gare in trasferta, compresi i luoghi ove le squadre dimorino, prendano alloggio o che per qualsiasi altro motivo si radunino ”; -b) di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale, anche non conosciuto;

Giustizia amministrativa202503086

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: D.A.SPO. della durata di un anno, con divieto di accesso a manifestazioni e impianti sportivi nonché ai luoghi connessi agli eventi calcistici

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (destinatario D.A.SPO.)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il D.A.SPO. emesso dal Questore di Torino, deducendo l'illegittimità del divieto di accesso disposto per un anno rispetto a numerose manifestazioni sportive, impianti, aree circostanti, percorsi, luoghi di raduno e centri di allenamento. In sede cautelare, il Tribunale aveva rilevato che dalla documentazione non emergevano elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale probabilistico caratterizzato da elevata attendibilità, idonei a dimostrare la responsabilità attribuita al ricorrente; aveva inoltre ritenuto il provvedimento apparente e perplesso. Nelle more del giudizio, la Questura ha revocato in autotutela il D.A.SPO., anche alla luce delle risultanze del procedimento penale relativo ai fatti contestati, dal quale non erano emersi elementi comprovanti la partecipazione del ricorrente all'aggressione ai danni di tifosi del Venezia.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la Questura di Torino ha revocato in autotutela il D.A.SPO. impugnato e il provvedimento di revoca è stato adottato anche considerando gli esiti del procedimento penale, dai quali non risultavano elementi dimostrativi della partecipazione del ricorrente ai fatti. Il Collegio ha richiamato l'art. 6, comma 5, della l. 401/1989, che consente la revoca del divieto quando, per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, vengano meno i presupposti originariamente ritenuti sussistenti. La Questura di Torino è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 1.500 euro, oltre al contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 5, l. 401/1989

    prevede espressamente la revoca del divieto agli impianti sportivi ove per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria siano venuti meno i presupposti al tempo ritenuti tali per giustificare l'emanazione del divieto medesimo

    La sopravvenuta revoca del D.A.SPO., determinata anche dall'assenza di elementi emersi nel procedimento penale a sostegno della partecipazione dell'interessato ai fatti, fa venir meno l'oggetto della controversia e giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione revoca in autotutela il provvedimento impugnato, facendo venir meno l'oggetto della controversia, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere.
  • In materia di D.A.SPO., il divieto può essere revocato quando, anche per effetto delle risultanze o dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, vengano meno i presupposti che avevano giustificato la sua adozione.
  • La legittimità sostanziale di un D.A.SPO. richiede una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti e su un ragionamento causale probabilistico caratterizzato da elevata attendibilità circa la responsabilità attribuita al destinatario.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni sportiveGiustizia sportiva e giurisdizioneEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSportProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoriaDifetto di istruttoria

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