Ordinanza n. 1540/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione seconda-quater) n. 6669/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Trattenute e atti amministrativi con cui sono stati recuperati o sospesi compensi ritenuti eccedenti il tetto retributivo annuo di 240.000 euro
Esito
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio n. 6669/2020, che aveva respinto il ricorso e i motivi aggiunti proposti contro le note del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa e il provvedimento dell'Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria regionale del Lazio. Gli atti contestati disponevano il recupero di somme e la sospensione dei compensi relativi all'incarico di componente effettivo del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e alle funzioni di giudice tributario, sul presupposto del superamento del tetto retributivo annuo di 240.000 euro previsto dall'art. 13, comma 1, del d.l. n. 66/2014 e dall'art. 23-ter del d.l. n. 201/2011. L'appellante ha dedotto violazione e falsa applicazione della disciplina sul tetto retributivo, erronea inclusione delle diverse componenti retributive, eccesso di potere, difetto di motivazione, violazione delle norme sul trattamento economico dei magistrati e dei giudici tributari, nonché numerose questioni di legittimità costituzionale. Ha inoltre contestato il recupero delle somme percepite e la lesione dell'affidamento, sostenendo che nel calcolo dovessero essere inclusi soltanto i contributi previdenziali a carico del lavoratore e non quelli a carico dell'amministrazione, e che le somme percepite in buona fede non fossero ripetibili.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha definito il merito dell'appello. Ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti istruttori dalle amministrazioni intimate sulla corretta quantificazione del tetto retributivo e dei prelievi effettuati. In particolare, le amministrazioni dovranno riferire: 1) se, detraendo dal trattamento economico onnicomprensivo i contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, il tetto sarebbe stato comunque raggiunto o superato e, in caso positivo, in quale misura; 2) se i prelievi siano stati calcolati sul netto già corrisposto al lavoratore, verificando se siano state detratte le imposte e i contributi già versati dal lavoratore e dall'amministrazione. L'ordinanza considera non manifestamente infondata l'interpretazione secondo cui l'espressione 'al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente' includa nel tetto soltanto gli oneri a carico del lavoratore, e non quelli a carico del datore di lavoro. Richiama inoltre la natura eccezionale, temporanea e contingente della disciplina, da interpretare restrittivamente e letteralmente. La causa è stata rinviata a nuovo ruolo; la decisione sulle spese è stata riservata al definitivo.
Norme richiamate
art. 13, comma 1, d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla l. 23 giugno 2014, n. 89
a decorrere dall'1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione ... è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente
La disposizione è interpretata nel senso che il tetto comprende i contributi previdenziali e assistenziali e gli oneri fiscali a carico del dipendente, non necessariamente quelli a carico dell'amministrazione; la questione richiede accertamento istruttorio.
art. 23-ter, comma 1, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214
Costituisce, insieme all'art. 13 del d.l. n. 66/2014, la base normativa del limite massimo alle retribuzioni dei dipendenti pubblici.
art. 1, commi 471-475, l. 27 dicembre 2013, n. 147
Normativa richiamata nel quadro della disciplina del tetto retributivo e delle relative modalità applicative.
art. 68, comma 4, c.p.a.
Rende applicabile l'acquisizione della relazione istruttoria, con avviso alle parti del suo deposito.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione relativa alla trattazione della controversia.
Massime di principio
- La disciplina sul tetto massimo retributivo, in quanto eccezionale, temporanea e contingente, deve essere interpretata secondo criteri restrittivi e letterali, senza estendere il limite a componenti non chiaramente comprese nel testo normativo.
- L'espressione normativa che quantifica il tetto retributivo 'al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente' può essere interpretata nel senso che nel limite rientrano gli oneri a carico del lavoratore, mentre non vi rientrano automaticamente quelli sostenuti dal datore di lavoro pubblico.
- Quando la corretta determinazione delle componenti del trattamento economico può incidere sull'applicabilità stessa del tetto retributivo e sull'esito della controversia, il giudice può disporre un'apposita relazione istruttoria sulle modalità di calcolo del trattamento e dei prelievi effettuati.
- Prima di esaminare gli effetti temporali di una pronuncia di illegittimità costituzionale, deve essere verificata la rilevanza della questione concreta, accertando se l'applicazione della disciplina censurata sia effettivamente necessaria alla decisione, anche alla luce della corretta quantificazione delle somme controverse.
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