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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1193/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano il decreto che ha confermato la confisca preventiva dell'immobile di Montebelluna ritenuto fittiziamente intestato a loro ma nella disponibilità del proposto Antonio Fiano. Con unico motivo deducono violazione degli artt. 16, 18 e 24 del D.Lgs. n. 159/2011, sostenendo la mancata prova della pericolosità del proposto al momento dell'acquisto del bene e l'esistenza di un giudicato favorevole (decreto del 2015 del Tribunale di Treviso che aveva escluso la pericolosità), non superato dagli atti e dalla successiva sentenza di condanna del Tribunale di Treviso del 5/11/2019.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per carenza di interesse: i terzi interessati possono contestare solo l'effettiva titolarità/proprietà dei beni sottoposti a confisca fittizia e hanno l'onere di allegare tale circostanza; non possono invece propugnare la non pericolosità del proposto (questione rilevabile e tutelabile solo dal proposto stesso). Poiché i ricorrenti non hanno contestato l'effettiva fittizia intestazione, le censure risultano inammissibili. I ricorrenti sono inoltre condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e misure di prevenzione), art. 1 lettera b)

    Richiamata in fatto per definire la condizione di "persona socialmente pericolosa" del proposto, elemento rilevante ai fini dell'applicazione della confisca di prevenzione

  • D.Lgs. 159/2011, artt. 16, 18 e 24

    Norme richiamate dai ricorrenti per contestare la legittimità della confisca preventiva; la Corte interpreta che tali censure, se mirano soltanto a negare la pericolosità del proposto, non rientrano nell'interesse dei terzi intestatari e dunque non sono proponibili da costoro in sede di impugnazione della confisca

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 333 del 20/11/2020 (Icardi, Rv. 280249)

    Precedente richiamato per affermare il principio secondo cui il terzo interessato nella confisca fittizia può far valere soltanto la titolarità effettiva del bene e non questioni relative ai presupposti della misura personale nei confronti del proposto

Massime di principio

  • Il terzo formalmente intestatario di beni sottoposti a confisca preventiva ha interesse a proporre ricorso solo se allega e prova l'effettiva titolarità (ossia la fittizia intestazione); contestazioni dirette alla pericolosità del proposto non sono ammissibili da parte del terzo
  • L'onere di allegazione spetta al terzo interessato: senza deduzione della fittizia intestazione e degli elementi che la provano, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse
  • Le questioni attinenti ai presupposti personali della confisca (pericolosità, sproporzione tra reddito e valore del bene, provenienza illecita) sono rilevabili e proponibili principalmente dal proposto e non dal terzo intestatario
  • Ricorsi inammissibili per mancanza di interesse possono comportare condanna alle spese processuali e sanzione (qui 3.000 euro alla Cassa delle ammende); pertanto il terzo dovrebbe valutare attentamente la fondatezza sostanziale della propria allegazione di proprietà prima di impugnare

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