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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13690/2026 del 15/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando cause di esonero, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La condanna pronunciata nei gradi di merito è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna a un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per un reato in materia di armi. L'unico motivo dedotto era il preteso difetto di motivazione della sentenza di appello, sostenendosi che la Corte territoriale non avrebbe compiutamente risposto ai motivi di gravame. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era del tutto generica, perché il ricorrente non indicava quali specifici passaggi argomentativi sarebbero stati lacunosi, a fronte di una motivazione di appello che aveva esaminato partitamente, in otto pagine, uno per uno, i motivi di impugnazione.

Norme richiamate

  • artt. 2 e 7 l. 895/1967

    norme incriminatrici poste a base della condanna per il reato in materia di armi, indicato nella sentenza come fatto commesso a Palermo il 09/10/2017

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per la condanna del ricorrente, in caso di declaratoria di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura di vizio di motivazione deve essere specifica: è necessario indicare i passaggi argomentativi ritenuti mancanti, illogici o contraddittori, non essendo sufficiente una contestazione generica dell'insufficienza della motivazione.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Quando la sentenza impugnata affronta analiticamente tutti i motivi di appello, la mera deduzione apodittica di un difetto di motivazione non è idonea a fondare l'ammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieDetenzione di armiImpugnazioni
RamiArmiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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