Cassazione Penale, Ordinanza n. 06488/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che aveva confermato la sua responsabilità penale e rideterminato il trattamento sanzionatorio. Il ricorso articolava otto motivi: i primi tre denunciavano la nullità del decreto di citazione; il quarto censurava il diniego di rinnovo dell'istruttoria dibattimentale; il quinto deduceva ulteriori violazioni di norme processuali, con riferimento anche all'asserita remissione di querela; il sesto contestava la motivazione sulla responsabilità e l'attendibilità della persona offesa, sollecitando una diversa valutazione del compendio probatorio; il settimo e l'ottavo lamentavano l'eccessività della pena e la violazione del divieto di reformatio in peius nella rideterminazione del calcolo sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi tre motivi sulla pretesa nullità del decreto di citazione, perché smentiti dagli atti e già correttamente esclusi dalla Corte territoriale. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo sul mancato rinnovo dell'istruttoria dibattimentale, poiché meramente reiterativo delle doglianze d'appello e privo di specificità. Ha reputato manifestamente infondato il quinto motivo sulle violazioni processuali, osservando che la sentenza impugnata aveva fornito motivazione immune da vizi in ordine all'asserita remissione di querela. Ha respinto il sesto motivo perché volto a ottenere una rivalutazione del merito e dell'attendibilità delle fonti di prova, attività preclusa in sede di legittimità, rilevando comunque la congruità della motivazione sulla responsabilità. Ha ritenuto infondati i motivi settimo e ottavo sulla pena, ribadendo che la sua determinazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p., e che nella specie non vi era violazione del divieto di reformatio in peius né pena illegale, poiché la pena finale coincideva con quella del tribunale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 132 c.p.
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitare entro i parametri legali.
art. 133 c.p.
La graduazione della pena deve essere compiuta in aderenza ai criteri di gravità del reato e di personalità dell'imputato.
art. 576 c.p.p.
Richiamato indirettamente nel riferimento alla remissione di querela, come questione processuale valutata dal giudice di merito; il testo non consente ulteriori specificazioni.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito censurare la sentenza mediante una semplice riproposizione di motivi già esaminati e disattesi nei gradi di merito: tali censure difettano di specificità e sono inammissibili.
- La Corte di cassazione non può sovrapporre una propria valutazione del materiale probatorio a quella compiuta dai giudici di merito, né procedere a una nuova verifica dell'attendibilità delle fonti di prova, salvo il controllo sulla tenuta logica e giuridica della motivazione.
- Il diniego di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è insindacabile in cassazione quando la doglianza si risolva in una mera reiterazione di questioni già dedotte e puntualmente respinte in appello.
- La valutazione e la graduazione della pena, inclusa la fissazione della pena base e la modulazione di aumenti e diminuzioni per circostanze, appartengono alla discrezionalità del giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo per manifesta illogicità o violazione di legge.
- Non ricorre violazione del divieto di reformatio in peius quando la pena finale applicata in appello coincida con quella irrogata in primo grado e non sia configurabile una pena illegale.
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