Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3180/2026 - Milano, Sezione 4

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 701/2024 del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, pubblicata in data 04.10.2024

Giustizia amministrativa202504861

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente e al pagamento di € 1.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 701/2024 del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro. La sentenza aveva dichiarato il suo diritto a usufruire della carta docente, con erogazione di € 500 annui ai sensi dell'art. 1, comma 121, l. 107/2015, per due anni scolastici, condannando il Ministero al pagamento complessivo di € 1.000,00 tramite carta elettronica. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione integrale del giudicato. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza fornire prova dell'integrale pagamento delle somme dovute né del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal diritto riconosciuto, risultando documentato soltanto il pagamento delle spese di lite. È stato inoltre verificato il passaggio in giudicato della pronuncia e il rispetto del termine dilatorio previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 dalla notifica del titolo in forma esecutiva.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., poiché la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato e il Ministero non aveva dimostrato l'integrale esecuzione degli obblighi posti a suo carico. Ha ordinato al Ministero, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza, di rilasciare la carta elettronica e di effettuare integralmente i pagamenti dovuti. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per compiere tutti gli atti necessari al pagamento. Il commissario dovrà poi trasmettere al TAR una relazione sugli adempimenti eseguiti. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 800,00 per le spese di giudizio, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    applicabilità di cui alla lett. c), comma 2, dell’art. 112 del codice del processo amministrativo

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, quando l'amministrazione non vi abbia dato integrale esecuzione.

  • art. 114 c.p.a.

    ex artt. 114 - 74 cod. proc. amm.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce il fondamento del diritto all'erogazione della carta docente nella misura annuale riconosciuta dal giudicato da eseguire.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il giudizio di ottemperanza è stato ritenuto proponibile dopo il decorso del termine dilatorio decorrente dalla notifica del titolo in forma esecutiva.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione obblighi di pagamento o di facere.
  • Quando l'amministrazione non dimostra l'integrale adempimento del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può imporle un termine per eseguire tutti gli obblighi risultanti dal titolo, inclusi quelli destinati a produrre effetti anche per il futuro.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il potere di compiere gli atti necessari all'esecuzione e fissando un termine decorrente dalla comunicazione dell'inottemperanza.
  • Il rispetto del termine dilatorio previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo in forma esecutiva, costituisce presupposto per la proponibilità del giudizio di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.