Sentenza n. 3180/2026 - Milano, Sezione 4
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 701/2024 del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, pubblicata in data 04.10.2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente e al pagamento di € 1.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 701/2024 del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro. La sentenza aveva dichiarato il suo diritto a usufruire della carta docente, con erogazione di € 500 annui ai sensi dell'art. 1, comma 121, l. 107/2015, per due anni scolastici, condannando il Ministero al pagamento complessivo di € 1.000,00 tramite carta elettronica. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione integrale del giudicato. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza fornire prova dell'integrale pagamento delle somme dovute né del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal diritto riconosciuto, risultando documentato soltanto il pagamento delle spese di lite. È stato inoltre verificato il passaggio in giudicato della pronuncia e il rispetto del termine dilatorio previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 dalla notifica del titolo in forma esecutiva.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., poiché la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato e il Ministero non aveva dimostrato l'integrale esecuzione degli obblighi posti a suo carico. Ha ordinato al Ministero, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza, di rilasciare la carta elettronica e di effettuare integralmente i pagamenti dovuti. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per compiere tutti gli atti necessari al pagamento. Il commissario dovrà poi trasmettere al TAR una relazione sugli adempimenti eseguiti. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 800,00 per le spese di giudizio, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
applicabilità di cui alla lett. c), comma 2, dell’art. 112 del codice del processo amministrativo
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, quando l'amministrazione non vi abbia dato integrale esecuzione.
art. 114 c.p.a.
ex artt. 114 - 74 cod. proc. amm.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce il fondamento del diritto all'erogazione della carta docente nella misura annuale riconosciuta dal giudicato da eseguire.
art. 14 d.l. 669/1996
Il giudizio di ottemperanza è stato ritenuto proponibile dopo il decorso del termine dilatorio decorrente dalla notifica del titolo in forma esecutiva.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione obblighi di pagamento o di facere.
- Quando l'amministrazione non dimostra l'integrale adempimento del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può imporle un termine per eseguire tutti gli obblighi risultanti dal titolo, inclusi quelli destinati a produrre effetti anche per il futuro.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il potere di compiere gli atti necessari all'esecuzione e fissando un termine decorrente dalla comunicazione dell'inottemperanza.
- Il rispetto del termine dilatorio previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo in forma esecutiva, costituisce presupposto per la proponibilità del giudizio di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione.
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