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Sentenza

Sentenza n. 93/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza definitiva n. 345/2025, pubblicata il 18.07.2025, RGN. 237/2024, emessa dal Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro e notificata all'Amministrazione intimata il 21.07.2025.

Giustizia amministrativa202501090

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza definitiva n. 345/2025 del Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva dichiarato il diritto della docente a usufruire del beneficio economico di euro 500 annui tramite Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 e aveva condannato il Ministero all'emissione della Carta e all'accredito complessivo di euro 1.000, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto all'effettiva attribuzione. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo al Ministero il 21 luglio 2025, l'Amministrazione non aveva adottato alcun adempimento. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione della sentenza, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza e la rifusione delle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata al Ministero e che il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era decorso senza adempimento. Il Ministero è stato condannato, salvo che nelle more avesse già adempiuto, a dare piena e completa esecuzione alla sentenza entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal giudice del lavoro. È stato nominato sin d'ora, per il caso di persistente inottemperanza, un commissario ad acta individuato nel responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega ad altro dirigente, anche dell'Ufficio scolastico regionale competente. Il commissario dovrà intervenire, su richiesta della parte, entro i successivi 90 giorni e potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto dipendente della stessa Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 400, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari; la riduzione dell'importo è stata motivata dalla natura seriale del contenzioso e dall'elevata ripetitività dell'attività difensiva.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è lo strumento per ottenere l'esecuzione del giudicato e dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale specifica del giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di azionare la tutela esecutiva nei confronti dell'Amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    In sede di esecuzione, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, è possibile ricorrere ai capitoli di bilancio destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso.

Massime di principio

  • La mancata esecuzione, da parte di un'Amministrazione statale, di una sentenza passata in giudicato che impone l'erogazione di una prestazione economica integra inottemperanza azionabile mediante giudizio ex artt. 112 e seguenti c.p.a., purché sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'Amministrazione di eseguire integralmente il comando giudiziale entro un termine fissato nella sentenza e nominare sin d'ora un commissario ad acta condizionatamente al persistente inadempimento alla scadenza di tale termine.
  • Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, può essere individuato anche in un dirigente dell'Amministrazione debitrice, con facoltà di delega, e deve adottare tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato entro il termine assegnato dal giudice.
  • Quando l'esecuzione del giudicato comporta il pagamento di somme da parte di un'Amministrazione statale, l'eventuale incapienza dei fondi ordinari non impedisce l'adempimento: il commissario può utilizzare i capitoli di bilancio specificamente destinati e il pagamento in conto sospeso secondo l'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
  • Al commissario ad acta che sia già dipendente della stessa Amministrazione debitrice non deve essere liquidato un compenso ulteriore per l'esercizio delle funzioni commissariali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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