Cassazione Penale, Sentenza n. 33028/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorsi proposti dagli imputati avverso la parziale conferma da parte della Corte d'appello di Torino di condanne pronunciate in abbreviato (procedimento derivato dall'operazione "Minotauro" e successive attività investigative). I motivi principali: contestazione della sussistenza e della ultrattività della associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), contestazione dell'esistenza di associazioni dedite al narcotraffico (art. 74 e art. 73 DPR 309/1990), deduzioni sulla inaffidabilità e natura "de relato" delle dichiarazioni del collaborante Domenico Agresta (classe 1988), difetti di riscontri esterni, mancanza dell'elemento soggettivo di "affectio societatis", vizi di motivazione su singoli episodi di spaccio (quantificazione e qualificazione della sostanza, possibilità di riqualificazione in fatto lieve ex art. 73 comma 5), censure sulla qualificazione di ruoli (capo/promotore/organizzatore/partecipe), doglianze sull'applicazione di aggravanti e della recidiva, violazioni del divieto di reformatio in peius nella determinazione della continuazione e della pena, censure su confische e sequestro preventivo di somme (art. 416-bis, comma 7), e richieste di rinnovazione istruttoria o esame dell'imputato in appello.
La decisione
La Corte di legittimità (Cassazione) ha, in massima parte, ritenuto infondati o inammissibili i ricorsi che contestavano la sussistenza delle associazioni e l'uso probatorio delle dichiarazioni del collaborante, confermando la valutazione di merito circa la persistenza della struttura di 'ndrangheta e delle due associazioni dedite al narcotraffico (capo B1 e capo C1). È però intervenuta con accoglimenti e correzioni limitate: - annullamento senza rinvio (immediata proscioglimento) per Agresta Michele: la Corte ha ritenuto che non sia provato che abbia commesso il fatto; - annullamento senza rinvio per Priolo Francesco per estinzione del reato per prescrizione; connessa perdita di efficacia del sequestro preventivo di euro 12.160 e comunicazione al Procuratore Generale; - annullamento con rinvio per Imbergamo Terenzio per questioni di responsabilità sui capi C1, C20, C21 e C22 (nuovo giudizio di merito); - annullamento limitato e rinvio per rideterminazione della pena e della valutazione della recidiva in favore di alcuni imputati: in particolare per Antonio Agresta la sentenza è annullata limitatamente alla determinazione della pena e all'applicazione della recidiva (remand per nuova determinazione); per Pezzolato Bruno e Sergi Pasquale la sentenza è annullata e rinviata limitatamente alla determinazione della pena (necessità di ricalcolare aumenti/attenuanti/continuazione). Per la gran parte degli altri ricorrenti la Corte ha dichiarato i motivi manifestamente infondati o inammissibili e ha rigettato i ricorsi confermando le condanne e le statuizioni civili e patrimoniali come motivate dalla Corte d'appello. Complessivamente la pronuncia valorizza i criteri che legittimano la valutazione della credibilità del collaborante (esame soggettivo/estrinseco e riscontri) e conferma che, ove sussistano riscontri concreti e un quadro indiziario coerente, la configurazione delle associazioni (416-bis e art.74 DPR 309/90) può essere affermata anche su base di quadro testimoniale e indiziario articolato.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma sul reato di associazione di tipo mafioso: la sentenza richiama che il reato ha natura permanente, che la prosecuzione della consorteria può essere desunta anche da continuità di metodo e fatti (pestaggi, modalità di intimidazione) e che non ogni avvicendamento comporta necessariamente soluzione di continuità; per affermare che una nuova organizzazione sia diversa occorre prova di un diverso patto criminale o di un evento traumatico che abbia interrotto l'originario sodalizio.
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la Corte rileva che anche un gruppo di breve durata (alcuni mesi) può integrare l'art. 74 se emergono elementi organizzativi (luoghi di stoccaggio, utenze dedicate, ruoli ricorrenti, modalità di approvvigionamento e ripartizione dei proventi) che dimostrino "affectio societatis".
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Reati previsti dalla normativa sugli stupefacenti: la decisione affronta ricorrenti quesiti di qualificazione del fatto (art. 73 comma 1 vs comma 4 o comma 5) in relazione alla quantità e alla qualità della sostanza e alla necessità di prova certa per la riqualificazione in fatto di lieve entità.
art. 416-bis, comma 7 cod. pen.
Confisca prevista per il reato associativo: la Corte ricorda che la confisca legata al reato associativo impone motivazione rigorosa sul nesso fra beni sequestrati e attività illecita; ove la provenienza lecita sia seriamente allegata e non adeguatamente valutata, il vincolo può essere revocato (esempio: Priolo Francesco, sequestro di EUR 12.160 revocato).
art. 192 cod. proc. pen.
Principi sulla valutazione delle prove dichiarative: la Corte analizza l'esigenza che la motivazione risponda alle critiche difensive e che la valutazione della attendibilità del collaborante sia completa e motivata sia sul piano soggettivo che su quello estrinseco, con indicazione dei riscontri esterni.
art. 603 cod. proc. pen.
Rinnovazione dell'istruttoria in appello: la Corte ricorda che l'obbligo di rinnovare l'esame dell'imputato sussiste quando la riforma nella sentenza di appello si fondi esclusivamente su diversa valutazione della prova dichiarativa; non è invece necessario se l'appello rivaluta l'intero compendio probatorio.
art. 81 cod. pen.
Continuazione: la Corte affronta la determinazione degli aumenti per la continuazione e ribadisce i limiti di motivazione e il divieto di reformatio in peius se l'aumento è applicato in maniera non consentita; la valutazione degli aumenti va specificata, specie se divergente dalle statuizioni di primo grado.
art. 597, comma 3 cod. proc. pen. (divieto di reformatio in peius)
Principio che vieta aggravamenti della posizione dell'imputato in appello per effetto di iniziativa del giudice/di una impugnazione che peggiori la situazione dell'appellante: la sentenza segnala aumenti della continuazione operati in appello senza impugnazione del PM e ordina correzione limitatamente a quegli aspetti.
art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 (fatto di lieve entità)
La Corte richiama che la riqualificazione in fatto di lieve entità richiede prova certa della modesta quantità e qualità della sostanza; dubbi interpretativi o indizi non sono sufficienti a riqualificare automaticamente.
art. 99 cod. pen. (recidiva)
Criteri di applicazione della recidiva: la Corte evidenzia che l'ammissibilità e la modalità di computo della recidiva vanno valutate con attenzione e che possono sorgere questioni di compatibilità con la continuazione (la giurisprudenza prevalente ammette entrambi se ricorrono i presupposti), nonché l'effetto di esiti di misure alternative (es. affidamento) sui precedenti utili.
Massime di principio
- Valutazione del collaborante: la credibilità va valutata sia soggettivamente (coerenza, contesto familiare, motivazioni) sia estrinsecamente (riscontri materiali: intercettazioni, ritrovamenti, videoriprese, convergenza con altri collaboratori); mancano riscontri rilevanti e la testimonianza è solo de relato, la dichiarazione perde valore decisivo.
- Continuità dell'associazione mafiosa: il reato di associazione mafiosa è permanente; la prosecuzione può essere desunta da continuità di metodo e fatti (uso del metodo mafioso, pestaggi, controllo del territorio) e non si richiede identica compagine soggettiva; per affermare una nuova organizzazione serve prova di un nuovo patto o di un evento traumatico che abbia interrotto la precedente.
- Distinzione associazione vs concorso continuato: la presenza di più episodi di spaccio non basta di per sé a integrare l'associazione; occorrono elementi di organizzazione (ruoli, deposito/luoghi di custodia, utenze dedicate, ripartizione utili) e la prova dell'affectio societatis.
- Onere di motivazione in appello: la Corte d'appello che riforma in pejus un'assoluzione deve motivare specificamente perché le inferenze del primo giudice sono errate e perché la valutazione alternativa elimina ogni ragionevole dubbio; non è sufficiente una diversa lettura astratta del materiale probatorio.
- Reformatio in peius e continuazione: il divieto di aggravamento in appello va rispettato; l'incremento per continuazione va motivato e non può essere aumentato arbitrariamente in sede d'appello senza fondamento nell'impugnazione del Pubblico Ministero.
- Riqualificazione e fatto di lieve entità: la riqualificazione in lieve entità richiede prova certa di quantità e qualità; in presenza di dubbi probatori il giudice deve motivare perché ritiene provata la quantità minima richiesta per la fattispecie più grave.
- Confisca e sequestro connessi al 416-bis: la confisca automatica per associazione mafiosa richiede comunque una motivazione accurata sul nesso fra i beni sequestrati e l'attività illecita; l'allegazione e prova della provenienza lecita dei beni può determinare la perdita di efficacia del sequestro.
- Necessità di riscontri esterni: le dichiarazioni dei collaboranti assumono valore decisivo solo se accompagnate da riscontri esterni (intercettazioni congruenti, sequestri, videoriprese, riscontri cronologici) e dai quali emergano dati individualizzanti.
- Quando annullare senza rinvio: la Cassazione può annullare senza rinvio quando ricostruisce l'insussistenza del fatto rispetto all'imputato (es. "non ha commesso il fatto") o quando il reato è estinto per prescrizione; in altri casi, quando sussistono vizi di motivazione sulla pena o sull'applicazione di circostanze, è disposto l'annullamento con rinvio per il nuovo esame.
- Rinnovazione istruttoria in appello: l'esame dell'imputato va rinnovato soltanto se la riforma della sentenza di assoluzione si fonda esclusivamente su diversa valutazione della prova dichiarativa; se l'appello si fonda su un nuovo o complessivo riesame delle risultanze tecniche e documentali, la rinnovazione può essere omessa ma va adeguatamente motivato.
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