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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28510/2026 del 27/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di appello aveva ridotto la pena inflitta a una imputata condannata in primo grado, confermando nel resto la decisione del GIP. Avverso tale decisione l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., la mancanza di motivazione sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, già invocata in appello. La ricorrente sosteneva che tale attenuante fosse applicabile anche al delitto tentato e che la Corte territoriale non avesse adeguatamente risposto alla censura.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e in parte aspecifico. Ha osservato, in primo luogo, che il motivo di appello non si confrontava con la riqualificazione operata dal primo giudice del capo 1 come tentato furto, rispetto al quale l’attenuante invocata non era comunque pertinente. Inoltre, anche a voler riferire la censura al residuo reato di rapina, il motivo è stato reputato generico e infondato perché la Corte di appello aveva già motivato il mancato riconoscimento dell’attenuante costituzionale valorizzando la complessiva gravità del fatto e l’uso di armi. Ne è conseguito il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    è il vizio denunciato dalla ricorrente, relativo alla mancanza o apparenza di motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 628, secondo comma, c.p.

    la Corte richiama la declaratoria di illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede una diminuzione di pena per il fatto di lieve entità; l’attenuante opera per consentire una migliore individualizzazione sanzionatoria nei casi di rapina estremamente modesti.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    viene richiamato come termine di raffronto perché l’attenuante costituzionale presenta parametri in larga misura sovrapponibili a quelli del danno patrimoniale o lucro di speciale tenuità.

  • art. 27 Cost.

    la mancata previsione di uno strumento per graduare il trattamento sanzionatorio nei casi di rapina lieve è ritenuta in contrasto con i principi di personalità della responsabilità penale e di finalità rieducativa della pena.

  • sentenza Corte costituzionale n. 86 del 2024

    viene utilizzata come base per affermare l’esistenza di una attenuante di matrice costituzionale per la rapina di lieve entità, da valutarsi sul complesso della fattispecie concreta.

Massime di principio

  • La circostanza attenuante di lieve entità introdotta per la rapina di matrice costituzionale richiede una valutazione complessiva del fatto, potendo essere esclusa quando la gravità concreta della condotta, i mezzi usati o le circostanze del fatto depongano per una offensività non modesta.
  • I parametri per riconoscere la lieve entità della rapina sono in larga misura sovrapponibili a quelli dell’attenuante comune del danno o del lucro di speciale tenuità, ma l’accertamento resta autonomo e riferito alla globalità del fatto.
  • Un motivo di impugnazione è aspecifico quando non si confronta con la ratio della decisione di primo grado, specie se la censura ignora la riqualificazione giuridica del fatto operata dal giudice precedente.
  • L’attenuante costituzionale della rapina lieve non può essere applicata in modo automatico in presenza di mera richiesta difensiva, ma deve essere esclusa o riconosciuta sulla base di una motivazione che valorizzi gli elementi concreti dell’azione.
  • Quando la sentenza di merito ha già spiegato il mancato riconoscimento dell’attenuante con riferimento alla complessiva gravità del fatto, il motivo di ricorso che deduca una mera omissione motivazionale è infondato se non si confronta con tale argomentazione.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioniCircostanze del reato
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale

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