Cassazione Penale, Ordinanza n. 12121/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché meramente reiterativo dei motivi di appello e non specificamente confrontato con la motivazione della sentenza impugnata. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 12/05/2025. Dal testo emerge che i motivi erano già stati dedotti in appello e sono stati riproposti in cassazione in modo sostanzialmente pedissequo, senza un effettivo confronto con le ragioni decisive poste dalla Corte territoriale a fondamento del rigetto. Le censure investivano, secondo il richiamo della Corte di cassazione, il riconoscimento della responsabilità per i reati ascritti, il reato indicato al capo 29, la richiesta di riqualificazione del reato contestato al capo 28 in furto aggravato e la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha ritenuto che il ricorso fosse privo di specificità perché non confutava le argomentazioni con cui la Corte d'appello aveva già respinto tali doglianze.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p.
I motivi di impugnazione devono essere specifici e contenere le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a sostegno della richiesta; la loro genericità comporta inammissibilità.
art. 591 c.p.p.
L'assenza di specificità dei motivi di ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente le censure già formulate in appello, senza confrontarsi con le argomentazioni poste dalla sentenza impugnata a fondamento del rigetto.
- La funzione dell'impugnazione è quella di una critica argomentata al provvedimento impugnato: il ricorso deve indicare in modo puntuale le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni doglianza.
- Il requisito di specificità impone al ricorrente di confutare le ratio decidendi della decisione di merito; la mera riproposizione di contestazioni assertive o apodittiche non è sufficiente.
- Quando il giudice di appello abbia già risposto puntualmente alle censure, il ricorso che ignori tale risposta e reiteri le stesse doglianze è inammissibile.
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