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Sentenza

Sentenza del 19/04/2019 n. 11041 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa all'ICI dovuta per l'anno 2006, contestandone la regolarità formale e deducendo vizi propri dell'atto. In particolare, sosteneva che la cartella non fosse stata correttamente formata. La Commissione Tributaria Regionale aveva invece ritenuto valido l'atto, poiché preceduto da un ruolo sottoscritto dal funzionario comunale responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, comma 5, e aveva osservato che aggio e interessi erano stati richiesti dalla concessionaria della riscossione, non evocata in giudizio.

La decisione

Nel corso del giudizio di cassazione, la ricorrente ha rinunciato agli atti del giudizio mediante atto ritualmente sottoscritto e notificato al Comune. La rinuncia è stata ritenuta valida anche senza accettazione della controparte e ha comportato l'estinzione del processo, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Tuttavia, poiché la rinuncia era collegata a una transazione raggiunta nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti in sede di concordato preventivo, la Corte ha disposto l'integrale compensazione delle spese. Non è stato applicato l'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni respinte, inammissibili o improcedibili.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, comma 5

    La norma è stata richiamata per ritenere regolare la formazione del ruolo, in quanto sottoscritto dal funzionario comunale responsabile.

  • Codice di procedura civile, artt. 390 e seguenti

    Disciplinano la rinuncia al ricorso per cassazione. La rinuncia validamente sottoscritta e notificata determina l'estinzione del giudizio e non richiede l'accettazione della controparte.

  • Codice di procedura civile, art. 306

    La disciplina dell'accettazione della rinuncia prevista per il processo ordinario non si applica al giudizio di cassazione; pertanto, l'assenza di accettazione della controparte non impedisce l'estinzione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    In tema di impugnazioni, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato è dovuto dal ricorrente nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

    La Corte ha stabilito che il raddoppio del contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la norma ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere interpretata estensivamente o analogicamente.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se contenuta in un atto univoco, sottoscritto dalla parte e dal difensore munito dei necessari poteri e regolarmente notificato alla controparte, è idonea a estinguere il giudizio anche senza l'accettazione del resistente.
  • La rinuncia comporta normalmente il venir meno del giudizio di impugnazione e il consolidamento della sentenza impugnata, quindi chi rinuncia perde la possibilità di ottenere una decisione favorevole in cassazione.
  • In caso di rinuncia, le spese possono essere poste a carico del rinunciante secondo il principio della soccombenza virtuale; tuttavia, possono essere compensate integralmente quando la rinuncia deriva da una transazione o da un accordo tra le parti.
  • L'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, perché tale obbligo riguarda soltanto il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione.
  • Quando si contestano importi come aggio e interessi richiesti dal concessionario della riscossione, è necessario verificare se il concessionario sia stato correttamente individuato ed eventualmente chiamato in giudizio, poiché tali profili possono riguardare un soggetto diverso dall'ente impositore.

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