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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25423/2024 del 27/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza di condanna per rapina aggravata perché non era stato depositato, con l'atto di impugnazione, il mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la sentenza di primo grado e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio. Il ricorrente deduceva che l'appello era stato introdotto personalmente tramite procura speciale ai sensi dell'art. 571 c.p.p., e che al momento del conferimento della procura era detenuto, sicché non opererebbe l'onere di deposito della dichiarazione di domicilio previsto dall'art. 581, comma 1-ter c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti e privi della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c) c.p.p. Ha ritenuto che la deroga all'obbligo di deposito della dichiarazione/elezione di domicilio opera solo se lo stato di detenzione sussiste al momento della proposizione del gravame; nel caso concreto la detenzione era riferita al momento del conferimento della procura speciale antecedente alla sentenza di primo grado, quindi non idonea ad esonerare dal requisito formale. Il ricorso è stato dunque respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e ad una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 571 cod. proc. pen.

    Regola la possibilità di introdurre l'appello mediante procuratore speciale; il ricorrente ha invocato questa norma per sostenere di aver proposto l'appello personalmente tramite procura, ma la Corte ha ritenuto che ciò non esoneri automaticamente dagli oneri formali richiesti da altre disposizioni

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Prevede i requisiti formali dell'atto di impugnazione (tra cui deposito del mandato a impugnare e della dichiarazione/elezione di domicilio); la Corte ha sottolineato il carattere rigoroso di tali formalità (anche nei commi 1-ter e 1-quater) e che la deroga per il detenuto opera solo se la detenzione sussiste al momento della proposizione del gravame

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Indica i motivi di inammissibilità dei ricorsi per cassazione; la Corte ha ritenuto che il ricorso fosse generico e privo della specificità richiesta da questa norma

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità; la Corte ha applicato questa norma condannando il ricorrente alle spese e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende

Massime di principio

  • Quando l'imputato è stato giudicato in sua assenza, le impugnazioni richiedono attenzione ai requisiti formali: se la legge esige il deposito del mandato ad impugnare e della dichiarazione/elezione di domicilio, tali adempimenti devono essere effettuati per evitare l'inammissibilità.
  • La mera esistenza di una procura speciale non elimina automaticamente gli obblighi formali previsti per l'atto di impugnazione; occorre verificare la natura temporale e formale del mandato e se sia stato rilasciato dopo la sentenza di primo grado quando richiesto.
  • La deroga all'obbligo di deposito della dichiarazione/elezione di domicilio in favore del detenuto opera solo quando la detenzione sussiste al momento della proposizione dell'impugnazione; la detenzione anteriore al deposito della procura o ad epoche precedenti alla proposizione del gravame non è sufficiente.
  • In Cassazione i motivi devono essere ammessi e specifici: argomentazioni generiche o che non colgono puntualmente la violazione normativa rischiano l'inammissibilità per carenza di specificità ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p.
  • Per evitare il rischio di inammissibilità, è opportuno che il difensore verifichi e documenti la congruenza temporale tra stato detentivo, rilascio di procure e data di proposizione dell'appello, oltre a depositare i mandati e le dichiarazioni di domicilio quando espressamente richiesti dalla normativa.

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