Cassazione Civile, Ordinanza n. 33706/2023 del 04/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento relativo a IRPEF e IRAP per l’anno d’imposta 2006. In primo grado il contribuente aveva ottenuto l’annullamento dell’atto, ma in appello la Commissione tributaria regionale della Toscana, accogliendo l’appello dell’Ufficio e rigettando quello incidentale del contribuente, ha riformato integralmente la decisione, ritenendo legittimo l’accertamento fondato su elementi presuntivi e sull’inattendibilità dei dati dichiarati. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell’art. 7 L. 212/2000 per mancata allegazione all’avviso degli atti richiamati; 2) violazione dell’art. 5 d.lgs. 218/1997 per omessa attivazione del contraddittorio preventivo; 3) erronea affermazione della sussistenza di gravi incongruenze ex art. 62-sexies d.l. 331/1993 sulla base di indizi non gravi, precisi e concordanti; 4) omesso esame di un verbale di accesso della Guardia di finanza presso il Comune di Firenze; 5) violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere la CTR ritenuto provato il maggior reddito sulla base di presunzioni non rispondenti ai requisiti legali, in particolare valorizzando senza adeguata verifica il parametro della cosiddetta 'corsa media'.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo perché fondati su questioni non emergenti dalla sentenza impugnata e non adeguatamente riportate come dedotte nei gradi di merito; ha ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che l’accertamento non era fondato in via prevalente sugli studi di settore ma su un accertamento induttivo autonomo, reso possibile dall’inattendibilità dei dati dichiarati e dall’antieconomicità dell’operazione, con conseguente spostamento dell’onere della prova sul contribuente. Ha invece accolto il quarto e il quinto motivo, rilevando che la CTR aveva omesso di verificare la gravità e la concordanza degli indizi posti a base del ragionamento presuntivo, avendo dato per scontata l’attendibilità del parametro della 'corsa media' senza accertarne la ricorrenza statistica e senza esaminare i rilievi critici del contribuente. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 7 L. 212/2000
l’avviso di accertamento deve essere corredato dall’allegazione degli atti richiamati, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile perché non risultante dalla sentenza impugnata e non specificamente riportata come dedotta nei gradi di merito.
art. 5 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
la censura sulla mancata attivazione del contraddittorio preventivo è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e per mancata emersione della questione dalla sentenza impugnata.
art. 62-sexies, comma 3, d.l. n. 331/1993
la Corte ha escluso che nel caso concreto si trattasse di accertamento fondato sullo standard degli studi di settore; ha qualificato la fattispecie come accertamento induttivo autonomo, in presenza di dati inattendibili e di elementi presuntivi ulteriori.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
richiamato quale base normativa della rettifica del reddito in via induttiva, con necessità che il ragionamento presuntivo sia sorretto da indizi dotati dei requisiti legali.
artt. 2727 e 2729 c.c.
le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; la Corte ribadisce che il controllo di legittimità può riguardare anche la corretta sussunzione dei fatti concreti nei requisiti della presunzione e censura la CTR per avere omesso la verifica della gravità e concordanza degli indizi.
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
consente la censura per violazione di legge quando il giudice di merito sussuma erroneamente fatti concreti sotto i requisiti legali della presunzione.
Massime di principio
- In materia tributaria, l’accertamento induttivo può fondarsi anche su elementi ulteriori rispetto agli studi di settore; la congruità formale della dichiarazione rispetto agli standard non impedisce all’Amministrazione di contestare la maggiore capacità contributiva quando emergano elementi concreti di inattendibilità dei dati dichiarati.
- Quando l’Ufficio contesta l’antieconomicità o l’inattendibilità complessiva della contabilità, si determina uno spostamento dell’onere della prova sul contribuente, che deve dimostrare la regolarità e la liceità fiscale delle operazioni contestate.
- Le presunzioni semplici sono utilizzabili solo se gli indizi siano gravi, precisi e concordanti; il giudice di merito deve verificare in concreto tali requisiti e non può limitarsi ad affermare genericamente l’attendibilità della fonte o del parametro utilizzato.
- Il controllo di legittimità sulla violazione dell’art. 2729 c.c. può investire anche la corretta applicazione della regola presuntiva al caso concreto, quando il giudice di merito abbia qualificato come gravi, precisi e concordanti fatti che tali requisiti non presentano.
- In sede di ricorso per cassazione, le censure sono inammissibili se non risultano dalla sentenza impugnata e se la parte non indica in modo specifico dove e quando la questione sia stata dedotta nei gradi di merito.
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