Cassazione Penale, Sentenza n. 14745/2026 del 23/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Sorveglianza aveva dichiarato l'inefficacia dell'ordinanza del 30/07/2025 che aveva concesso l'affidamento in prova ai servizi sociali, ritenendo che il ricorrente non avesse sottoscritto le prescrizioni entro dieci giorni dalla notifica e interpretando tale inosservanza come disinteresse ad eseguire la misura alternativa. Il ricorrente contestava che si era recato immediatamente all'UEPE ma che l'UEPE non aveva potuto sottoscrivere le prescrizioni perché non aveva ricevuto l'ordinanza né la comunicazione di esecutivita, come dimostrato da note prodotte dall'UEPE. Inoltre il ricorrente denunciava travisamento dei fatti e apoditticita della motivazione del Tribunale, nonché inesattezze sulla data e sul destinatario della notifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha riscontrato incoerenze e errori di fatto nell'ordinanza impugnata (errata indicazione della data e del destinatario della notifica e mancata considerazione della nota dell'UEPE che attestava l'assenza di trasmissione dell'ordinanza), e ha ritenuto che la documentazione prodotta dal ricorrente scardini la motivazione del Tribunale. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Sorveglianza di Catania per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 51-ter ord. pen.
Norma richiamata dal Tribunale per disporre la sostituzione della misura alternativa con la detenzione domiciliare nei casi di inefficacia dell'affidamento; la Corte non ha confermato la dichiarazione di inefficacia perché la mancata sottoscrizione era imputabile a mancata trasmissione dell'ordinanza all'UEPE e non a disinteresse del condannato
art. 47 ord. pen.
Norma richiamata nel ricorso come riferimento alle misure alternative; la questione di applicazione e interpretazione è stata esaminata nella valutazione della correttezza dell'istruttoria e della motivazione del Tribunale
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b), c), e))
Artt. citati come ragioni di ricorso per cassazione (vizi di motivazione, travisamento dei fatti e inosservanza di norme processuali); la Corte ha ritenuto fondati i rilievi relativi al travisamento dei fatti e alla carenza motivazionale e ha annullato l'ordinanza
art. 666 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata nel ricorso (rilevante per questioni attinenti ai provvedimenti esecutivi e alle formalità procedurali), valutata nel contesto dell'istruttoria documentale e della regolarità della notificazione e della trasmissione degli atti
art. 678 cod. proc. pen.
Norma procedurale citata nel ricorso in riferimento ai provvedimenti del giudice di sorveglianza; la Corte ha esercitato il controllo anche sugli aspetti processuali e documentali richiamati
Massime di principio
- La mera inosservanza di obblighi formali (es. mancata sottoscrizione di prescrizioni) non può essere interpretata automaticamente come disinteresse dell'affidato se esistono elementi comprovanti ostacoli oggettivi (es. mancata trasmissione dell'ordinanza all'UEPE).
- Il giudice che dichiara l'inefficacia di una misura alternativa deve motivare in modo coerente e confrontarsi con la documentazione prodotta dall'amministrazione (es. note UEPE) che possa giustificare il comportamento dell'interessato.
- In caso di discrepanze sulla data o destinatario della notifica, occorre verificare gli atti e le comunicazioni amministrative prima di trarre conclusioni sulla volontarietà dell'inosservanza.
- La Corte di cassazione può esaminare profili di fatto nei ricorsi per cassazione quando è dedotto un error in procedendo; la produzione di documenti ufficiali dell'UEPE può scardinare la motivazione del giudice di merito e portare all'annullamento del provvedimento.
- Se la decisione di inefficacia è annullata, il procedimento deve essere rinviato per un nuovo giudizio che valuti correttamente la documentazione e le eventuali giustificazioni dell'affidato.
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