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Sentenza

Sentenza del 20/07/2020 n. 15361 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso riguarda la validità della notifica di un avviso di accertamento IRPEF 2011: la CTR aveva ritenuto inesistente la notifica perché la raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale era stata spedita tramite licenziatario privato, e quindi non avrebbe perfezionato la notifica nell'ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario ai sensi dell'art.140 c.p.c. L'Agenzia ha impugnato sostenendo che, dopo la modifica normativa del 2011 (DLgs 58/2011), gli invii raccomandati relativi ad atti tributari non giudiziari possono essere effettuati da operatori postali privati in possesso della licenza, e che, in ogni caso, la piattaforma probatoria (avviso di ricevimento che attestava la consegna a persona rinvenuta al domicilio) faceva operare la presunzione di conoscenza (art.1335 c.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto che, nel periodo successivo alla modifica del 2011 e prima della completa liberalizzazione del 2017, le raccomandate inerenti atti tributari sostanziali potevano essere inviate da operatori postali privati muniti di specifica licenza; ha inoltre rilevato che nella fattispecie la notifica dell'atto impositivo era stata affidata al messo comunale (quindi vale la data di consegna al messo) e che la raccomandata informativa consegnata da licenziatario privato a persona rinvenuta al domicilio rafforza la presunzione di ricezione. Per questi motivi la sentenza della CTR che aveva dichiarato inesistente/nulla la notifica è stata cassata e la causa rinviata alla CTR - sezione staccata di Salerno per nuovo esame, con precisazione che la CTR dovrà anche valutare se la dichiarazione del contribuente circa l'estraneità della persona rinvenuta integri prova sufficiente a superare la presunzione di conoscenza. La Cassazione ha anche disposto la regolazione delle spese del giudizio di legittimità in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo 22 luglio 1999, n. 261, articolo 4

    art. 4 (come modificato dal Decreto Legislativo 31 marzo 2011, n. 58)

    Dalla modifica del 2011 risulta possibile che, per talune categorie di invii raccomandati (compresi invii riguardanti atti tributari non strettamente giudiziari), l'operatore postale privato munito di licenza possa eseguire l'invio con efficacia probatoria, superando la tesi della inesistenza automatica della notifica tramite posta privata.

  • Codice di Procedura Civile

    Regola la notifica mediante messo e la spedizione dell'avviso di deposito presso la casa comunale in caso di irreperibilità relativa; la data di ricezione della raccomandata informativa è rilevante ai fini della tempestività del ricorso (se la consegna avviene entro 10 giorni dal decorso dei termini previsti).

  • Codice Civile

    Presunzione di conoscenza della ricezione della comunicazione quando esiste prova della consegna (es. avviso di ricevimento), che può essere superata solo con prova contraria valida (es. dimostrazione che il destinatario senza colpa non ha potuto avere notizia).

  • Legge 4 agosto 2017, n. 124

    art. 1, comma 57, lett. b)

    Ha abrogato la riserva esclusiva attribuita precedentemente al fornitore del servizio postale universale per determinate notificazioni, completando la liberalizzazione delle notifiche postali.

  • DPR 29 settembre 1973, n. 602, articolo 26

    Richiamato dalla CTR; la Corte ha rilevato che non era corretto fondare sulla sola richiamata disposizione la negazione della prova della regolare ricezione della raccomandata informativa, posto che altre regole (DLgs 261/1999 e modifiche) e presunzioni probatorie erano applicabili.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite)

    Cass. SU 10 gennaio 2020, n. 299; Cass. SU 26 marzo 2019, n. 8416

    Le pronunce SU chiariscono i limiti applicativi delle regole sulle notificazioni tramite operatori privati: SU 299/2020 riguarda notifiche di atti processuali in un arco particolare e non è direttamente estensibile alle notifiche di atti tributari sostanziali nel periodo di parziale liberalizzazione; SU 8416/2019 conferma la rilevanza della qualificazione dell'atto (amministrativo/tributario) e la fondatezza di alcune regole relative alla notifica tramite posta.

Massime di principio

  • Tra la modifica del 30 aprile 2011 (DLgs 58/2011) e la completa liberalizzazione del 2017, le raccomandate relative ad atti tributari sostanziali possono essere inviate da operatori postali privati muniti di licenza individuale: la notifica non è automaticamente nulla solo perché è intervenuta posta privata.
  • Se la consegna materiale dell'atto impositivo è stata affidata a messo comunale (art.140 c.p.c.), vale la data di consegna al messo ai fini della tempestività dell'atto; la raccomandata informativa inviata dal licenziatario privato è strumentale alla perfezione della notifica in caso di irreperibilità relativa.
  • L'avviso di ricevimento che attesta la consegna della raccomandata informativa a persona rinvenuta al domicilio crea una presunzione di conoscenza ai sensi dell'art.1335 c.c., salvo prova contraria idonea ad escludere che il destinatario, senza sua colpa, abbia potuto avere notizia.
  • In contenziosi simili valutare sempre: (i) se l'operatore privato era munito della licenza prevista; (ii) chi ha materialmente eseguito la consegna dell'atto principale (messo, ufficiale dell'ente o operatore privato); (iii) le date (consegna al messo, spedizione/ ricezione della raccomandata informativa) per la verifica dei termini decadenziali.
  • La mera dichiarazione del contribuente che la persona rinvenuta al domicilio non è conosciuta o non convive con lui non è automaticamente sufficiente a superare la presunzione di ricezione: la questione richiede valutazione probatoria concreta da parte del giudice di merito.
  • Quando si impugna una decisione che dichiara inesistente la notifica, verificare la corretta applicazione del quadro normativo aggiornato (modifiche 2011 e 2017) e la giurisprudenza di legittimità più recente, poiché la materia è stata oggetto di evoluzioni giurisprudenziali importanti.

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