Cassazione Penale, Sentenza n. 840/2025 del 09/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la convalida, denunciando: 1) violazione del diritto di difesa per convalida intervenuta prima del decorso del termine indispensabile per formulare deduzioni (convalida a circa 24 ore dalla notifica); 2) mancata esplicitazione delle ragioni di necessità e urgenza della misura; 3) difetto di motivazione circa la previsione della prescrizione aggiuntiva; 4) difetto di motivazione in ordine alla durata del divieto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto prevalente il primo motivo: la giurisprudenza consolidata impone un termine minimo di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore entro il quale non può essere pronunciata la convalida, pena la nullità generale ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. Nel caso di specie la convalida è stata emessa entro circa 24 ore dalla notifica; la Corte ha quindi annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione. Per effetto di questo pronunciamento rescindente, i restanti motivi non sono stati esaminati. La parte amministrativa relativa al divieto di accesso a impianti o manifestazioni è rimasta intatta. Il provvedimento del Questore è stato comunicato dal Cancelliere al Questore di Napoli.
Norme richiamate
Codice di procedura penale
La violazione del termine indispensabile per l'esercizio del diritto di difesa configura una nullità generale di cui all'art. 178, lett. c), con conseguente annullamento senza rinvio dell'atto di convalida e perdita di efficacia del provvedimento questorile impugnato, in relazione alla misura di presentazione.
Giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione
richiamate, tra le altre, Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016; Sez. U, n. 4441 del 29/11/2005; Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016; Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020
Secondo la costante giurisprudenza della Corte, il destinatario del provvedimento del Questore deve poter esaminare gli atti e predisporre memorie: la convalida non può intervenire prima di 48 ore dalla notifica del provvedimento di polizia, termine ritenuto incomprimibile e funzionale al contraddittorio; la sua inosservanza determina nullità generale.
Massime di principio
- La convalida giudiziale di un provvedimento questorile che impone l'obbligo di presentazione non può essere pronunciata prima che siano decorrse 48 ore dalla notifica al destinatario; il termine è volto a garantire il diritto di difesa e il contraddittorio.
- La pronuncia di convalida anteriore al termine di 48 ore configura nullità generale ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., comportando l'annullamento senza rinvio della convalida e l'inefficacia della misura di presentazione imposta dal Questore.
- L'annullamento limitato all'obbligo di presentazione non tocca necessariamente gli aspetti di natura esclusivamente amministrativa del provvedimento (ad esempio il divieto di accesso ad impianti o manifestazioni), che possono restare operanti.
- In situazioni analoghe è opportuno: a) verificare la data e l'ora di notifica del provvedimento questorile; b) calcolare correttamente il decorso delle 48 ore prima di eventuali atti di convalida; c) presentare tempestivamente memorie e deduzioni al giudice della convalida per preservare il diritto di difesa; d) impugnare prontamente la convalida se questa è intervenuta prima del termine, richiedendo l'annullamento e, se opportuno, la sospensione dell'efficacia della misura.
- Quando il giudice annulla la convalida per violazione del termine a difesa, i restanti profili di motivazione o di merito possono rimanere inesaminati per insussistenza di interesse, salvo che il giudice di rinvio debba riesaminare aspetti residui qualora l'annullamento dia luogo a rinvio.
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