Sentenza n. 10258/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee, - del provvedimento Prot. DGC/2025/0002544/P trasmesso via p.e.c. in data 2 gennaio 2026, con il quale RAI ha disposto l’aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro a listino per la fornitura di “sistemi di ripresa e controllo PTZ 4K” - CIG B64790E137, in favore di Video Progetti; - della comunicazione di aggiudicazione A/ITT/TCL/2026/0000002/P/C trasmessa a SONY EUROPE BV –Sede Secondaria Italiana in data 2 gennaio 2026; - dei verbali adottati dalla Commissione giudicatrice con i quali sono state valutate le Offerte tecniche ed economiche dei concorrenti; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ai provvedimenti indicati nei precedenti alinea, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo della posizione della società ricorrente e nei limiti di cui all’interesse dedotto in giudizio; nonché per il risarcimento del danno in forma specifica mediante conseguimento dell’aggiudicazione e subentro nel contratto eventualmente già sottoscritto tra RAI e Video Progetti, previa declaratoria di inefficacia del medesimo contratto ai sensi degli art. 121 e 122 c.p.a. ovvero, in subordine, per equivalente, con espressa riserva di quantificazione del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione di un accordo quadro per la fornitura di sistemi di ripresa e controllo PTZ 4K, unitamente agli atti di gara e ai verbali di valutazione
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, classificatasi seconda, ha impugnato l'aggiudicazione disposta in favore dell'impresa prima classificata, chiedendo anche il conseguimento dell'aggiudicazione, il subentro nel contratto e, in subordine, il risarcimento per equivalente. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 104 del d.lgs. 36/2023 e della lex specialis, sostenendo che alcuni impegni contenuti nell'offerta dell'aggiudicataria fossero imputabili al produttore degli apparati e integrassero un avvalimento non dichiarato o comunque un vizio insanabile dell'offerta. Con il secondo motivo ha contestato la struttura dell'offerta tecnica, articolata in più allegati anziché in un documento unico, l'impiego parziale della lingua inglese e una pretesa commistione tra requisiti minimi obbligatori ed elementi migliorativi, deducendo violazione degli artt. 107 e 108 del d.lgs. 36/2023, dell'art. 3 del medesimo decreto e dell'art. 23 del disciplinare, oltre a difetto di istruttoria, contraddittorietà, sviamento e illogicità manifesta. Con il terzo motivo ha contestato i punteggi attribuiti all'offerta tecnica dell'aggiudicataria per i criteri relativi all'autoframing, alla capacità slow motion, ai protocolli di streaming aggiuntivi e all'ecosostenibilità, deducendo violazione dell'art. 108 del d.lgs. 36/2023, dell'art. 25 del disciplinare e vizi di istruttoria, motivazione e logicità.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché la lex specialis consentiva la partecipazione di operatori non produttori e ricomprendeva nella fornitura anche garanzia, supporto tecnico, aggiornamenti e disponibilità di ricambi. I riferimenti al produttore contenuti nella relazione tecnica sono stati interpretati come descrizione di caratteristiche intrinseche dei prodotti e come assunzione diretta, da parte dell'aggiudicataria, dell'obbligo di fornire beni conformi alle prescrizioni di gara, non come trasferimento della titolarità dell'offerta né come avvalimento occulto. L'avvalimento è stato ritenuto inconferente, poiché riguardava requisiti soggettivi di partecipazione dei quali l'impresa non era carente, mentre l'unico requisito di ammissione previsto era l'iscrizione al Registro delle Imprese per attività pertinenti, posseduta autonomamente dall'aggiudicataria. Il secondo motivo è stato respinto in applicazione del principio del risultato e del divieto di formalismi privi di concreta lesività o di una specifica sanzione espulsiva. La pluralità degli allegati non aveva impedito la valutazione piena e consapevole dell'offerta; la separazione tra requisiti minimi ed elementi migliorativi risultava rispettata; l'uso della lingua inglese era limitato a estratti di manuali tecnici o brochure ammessi dalla guida alla redazione dell'offerta, mentre le parti essenziali erano in italiano. Il terzo motivo è stato respinto perché le valutazioni della Commissione sull'offerta tecnica costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità o travisamento dei fatti. Il TAR ha ritenuto documentata la presenza dell'autoframing integrato e della funzionalità slow motion; ha escluso che l'eventuale licenza software o il possibile uso di un PC per la configurazione alterassero la conformità dell'offerta; ha ritenuto non dimostrata l'equivalenza tecnica tra le soluzioni quanto ai protocolli di streaming e non illogiche le diverse valutazioni sull'ecosostenibilità. Quanto a tali ultimi profili, il punteggio numerico è stato considerato motivazione sufficiente, in applicazione dei criteri della lex specialis. La domanda cautelare era stata rinunciata dalla ricorrente. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 3.500 per ciascuna delle parti resistenti, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
Individua la procedura aperta utilizzata per l'affidamento della fornitura.
art. 59 d.lgs. 36/2023
Richiamato quale base normativa per l'accordo quadro a listino con un unico operatore economico.
art. 104 d.lgs. 36/2023
L'avvalimento riguarda i requisiti di partecipazione del concorrente e non le caratteristiche tecniche o le prestazioni incorporate nei beni offerti; non ricorre quando l'impresa possiede autonomamente i requisiti richiesti e i riferimenti al produttore descrivono qualità della fornitura.
art. 107 d.lgs. 36/2023
Richiamato tra le norme invocate con riferimento alle contestate irregolarità dell'offerta tecnica.
art. 108 d.lgs. 36/2023
Richiamato in relazione al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e alla contestazione dei punteggi tecnici; il sindacato sui punteggi resta limitato ai casi di manifesta illogicità o travisamento.
art. 3 d.lgs. 36/2023
Il principio del risultato impone di evitare formalismi privi di concreta esigenza di tutela e non assistiti da una chiara sanzione espulsiva.
art. 20 d.lgs. 82/2005
Richiamato dalla lex specialis per la comprova dell'autorizzazione del produttore mediante screenshot firmato digitalmente con marcatura temporale.
art. 74 c.p.a.
Richiamato dal TAR insieme all'art. 120 c.p.a. nel provvedimento.
art. 120 c.p.a.
Disciplina il rito applicabile alle controversie relative alle procedure di affidamento di contratti pubblici.
Massime di principio
- Quando la lex specialis consente la partecipazione di operatori non produttori e include nella fornitura garanzia, supporto tecnico, aggiornamenti e ricambi, i riferimenti al produttore contenuti nell'offerta possono costituire descrizione delle caratteristiche intrinseche dei beni e degli obblighi di fornitura, senza integrare di per sé un avvalimento non dichiarato, purché l'offerta resti imputabile al concorrente e i requisiti di partecipazione siano posseduti autonomamente.
- L'avvalimento concerne la messa a disposizione di requisiti soggettivi di partecipazione carenti in capo al concorrente e non si applica, in quanto tale, alle caratteristiche tecniche o alle prestazioni incorporate nei prodotti oggetto della fornitura.
- Le prescrizioni formali della lex specialis devono essere interpretate alla luce del principio del risultato: la violazione formale determina l'esclusione soltanto quando incida concretamente sulla valutazione dell'offerta, sulla par condicio o su interessi effettivamente tutelati, ovvero quando la lex specialis preveda una chiara sanzione espulsiva.
- La valutazione della Commissione giudicatrice sull'offerta tecnica e sui relativi punteggi costituisce esercizio di discrezionalità tecnica e non è sostituibile dal giudice, salvo manifesta illogicità, travisamento dei fatti o altri errori macroscopici adeguatamente dimostrati.
- Il punteggio numerico attribuito dalla Commissione è sufficiente a motivare la valutazione degli elementi dell'offerta quando sia applicato secondo criteri predeterminati dalla lex specialis e non emergano manifesta illogicità o travisamenti.
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