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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26301/2023 del 19/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'opposizione alla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato: la revoca era stata motivata dal Tribunale con la circostanza che nei confronti della ricorrente era stato emesso un provvedimento di espulsione e con l'applicazione dell'art. 119 d.P.R. n.115/2002 (norma prevista per i processi non penali che richiede la regolarità di soggiorno per lo straniero). La ricorrente ha dedotto l'erronea applicazione della normativa (sostenendo che, nel processo penale, si applica l'art. 90 d.P.R. 115/2002 che non richiede la regolarità del soggiorno) e violazioni di garanzie costituzionali e convenzionali connesse al diritto di difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che il Tribunale avesse errato nell'applicare l'art. 119 (norma riferibile ai processi diversi da quello penale) anziché le disposizioni del Titolo II del d.P.R. n.115/2002 (in particolare l'art. 90) applicabile al processo penale. La Corte ha affermato che nel processo penale l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per lo straniero non richiede la condizione della regolarità del soggiorno, purché non vi sia incertezza sulle generalità dell'istante; è legittimo respingere la domanda solo se sussiste fondato motivo di ritenere inesatte le generalità (poiché ciò impedisce le verifiche sulle condizioni economiche). Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale di Viterbo per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - art. 90

    Norma del Titolo II relativa al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale: secondo la Corte è applicabile al caso; assicura il beneficio anche allo straniero e all'apolide senza richiedere la regolarità del soggiorno

  • d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - art. 119

    Norma del Titolo IV riferita ai processi civili/ amministrativi/tributari: prevede che il trattamento per il cittadino è assicurato anche allo straniero regolarmente soggiornante; la Corte ha rilevato che tale norma non è applicabile al processo penale

  • d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - art. 76

    Richiamato come parametro per le condizioni di ammissione nel processo penale; le condizioni economiche e procedurali vanno valutate secondo le disposizioni del Titolo II

  • d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - art. 79

    Richiamata nella giurisprudenza e dall'interpretazione costituzionale: la Corte Costituzionale ha precisato che lo straniero può sostituire l'indicazione del codice fiscale con i dati anagrafici per assolvere all'obbligo formale

  • d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - artt. 96 e 98

    Richiamati in relazione ai controlli sulla veridicità delle autocertificazioni e sulle condizioni economiche dell'istante; l'incertezza sulle generalità può legittimare il rigetto per impedire verifiche

  • Costituzione - art. 3 comma 2

    Principio di rimozione degli ostacoli economici all'effettivo esercizio dei diritti (richiamato a fondamento della tutela dell'accesso al patrocinio nel penale)

  • Costituzione - art. 24

    Diritto di difesa invocato dal ricorrente; la parte ha sostenuto che la limitazione del beneficio per lo straniero irregolare inciderebbe su tale diritto

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - art. 6

    Richiamato tra le garanzie internazionali sul diritto a un equo processo e al diritto di difesa; la tesi difensiva ha invocato la conformità dell'ammissione al patrocinio a tali standard

  • Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici - art. 14 (citato nel testo)

    Riferimento alle garanzie processuali invocate dal difensore; la Corte ha valorizzato la maggiore protezione nel processo penale

  • Ordinanza Corte Costituzionale n. 144/2004

    Interpretata per affermare che per cittadini stranieri non residenti l'obbligo di codice fiscale si assolve con l'indicazione dei dati anagrafici; utilizzata per escludere limiti formali eccessivi all'ammissione

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 47/2020 e n. 237/2015 (richiamate)

    Richiamate per distinguere la disciplina del patrocinio nel penale (maggiore tutela, no filtro di non manifesta infondatezza) da quella dei rami civili/ amministrativi

Massime di principio

  • Nel processo penale l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per lo straniero non richiede la regolarità del soggiorno: si applicano le disposizioni del Titolo II (art. 90) del d.P.R. n.115/2002
  • Il giudice può respingere la domanda di patrocinio presentata da uno straniero solo se sussiste fondato motivo di ritenere inesatte le generalità (poiché l'incertezza impedisce le verifiche sulle condizioni per l'ammissione)
  • L'eventuale esistenza di un provvedimento di espulsione non determina automaticamente l'esclusione dal patrocinio nel processo penale; occorre valutare caso per caso e verificare l'identità dell'istante
  • Nel processo penale non si può applicare il filtro della 'non manifesta infondatezza' tipico di taluni procedimenti civili: la tutela del diritto di difesa e della libertà personale richiede una protezione più intensa
  • Gli obblighi formali (es. indicazione del codice fiscale) devono essere interpretati con flessibilità per gli stranieri: dati anagrafici idonei possono sostituire il codice fiscale per consentire l'ammissione e le verifiche successive
  • In pratica, davanti a domande di patrocinio di stranieri irregolari il giudice deve verificare principalmente la certezza dell'identità e la possibilità di effettuare i controlli economici; solo l'incertezza su tali profili giustifica il diniego

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