Cassazione Civile, Ordinanza n. 19898/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società ricorrente aveva proposto opposizione a un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Brescia, eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale di quel giudice. Sosteneva che, al momento della domanda monitoria, la propria sede era a Milano e che nel circondario di Brescia non vi era alcuna sede o unità operativa rilevante ai fini del foro generale delle persone giuridiche. Escludeva anche la competenza di Brescia come foro facoltativo delle obbligazioni ex art. 20 c.p.c., perché né il luogo di insorgenza né quello di esecuzione dell'obbligazione si trovavano in quel circondario; in particolare contestava che la scrittura prodotta dalla controparte, qualificata dal tribunale come accordo idoneo a rendere liquido il credito, fosse un vero titolo di obbligazione pecuniaria liquida ai sensi dell'art. 1182 c.c., trattandosi a suo dire di mera ricognizione di debito. Il ricorso per regolamento di competenza denunciava quindi violazione degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., censurando l'affermazione della competenza territoriale del Tribunale di Brescia.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento necessario di competenza. Ha rilevato che il Tribunale di Brescia aveva deciso sull'eccezione di incompetenza alla prima udienza, insieme ad altri provvedimenti sulla prosecuzione del giudizio, senza previamente invitare le parti a precisare le conclusioni integrali. In base al principio consolidato, una pronuncia sulla competenza è impugnabile con regolamento solo se resa all'esito della rimessione in decisione della causa; in difetto di tale adempimento, l'ordinanza non ha natura di decisione affermativa della competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c. e il ricorso è quindi inammissibile. Non è stata pronunciata condanna alle spese per la mancata difesa dell'intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 19 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per escludere la competenza territoriale del tribunale quale foro generale delle persone giuridiche, in assenza di sede o unità operativa nel circondario interessato.
art. 20 c.p.c.
Richiamato per contestare la competenza territoriale quale foro facoltativo delle obbligazioni; la Corte non esamina il merito della doglianza perché dichiara inammissibile il ricorso per ragioni processuali.
art. 1182 c.c.
Invocato per sostenere che solo obbligazioni pecuniarie liquide, determinate dal titolo o determinabili secondo criteri ivi fissati, consentono l'individuazione del luogo di adempimento rilevante ai fini del foro destinatae solutionis.
art. 42 c.p.c.
La Corte afferma che il regolamento di competenza è esperibile solo contro una decisione affermativa della competenza che sia stata resa all'esito della rimessione in decisione della causa; se il giudice si pronuncia senza tale fase, l'ordinanza non è impugnabile ex art. 42 c.p.c.
art. 183 c.p.c.
Richiamato per evidenziare che il tribunale aveva disposto la prosecuzione del giudizio con assegnazione dei termini per le memorie, senza prima invitare le parti a precisare le conclusioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro dell'importo ulteriore dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La decisione affermativa della competenza, per essere impugnabile con regolamento necessario di competenza, deve essere resa all'esito della rimessione in decisione della causa, dopo l'invito alle parti a precisare le conclusioni integrali.
- Se il giudice di primo grado si limita a rigettare l'eccezione di incompetenza e a disporre la prosecuzione del giudizio senza aver previamente rimesso la causa in decisione, il provvedimento non integra una decisione sulla competenza impugnabile ex art. 42 c.p.c.
- La qualificazione del credito come liquido ai fini dell'individuazione del foro del luogo di adempimento richiede che il titolo ne determini l'ammontare o contenga criteri idonei alla sua determinazione; tuttavia, nel caso deciso, tale questione resta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità del regolamento.
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