Ordinanza n. 3749/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale e atti di valutazione dei titoli del concorso per l’assunzione di atleti nei gruppi sportivi Fiamme Oro, limitatamente alla disciplina ginnastica ritmica, specialità all around
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria nella parte in cui le ha attribuito 4,90 punti, collocandola al secondo posto quale idonea non vincitrice, mentre la controinteressata è stata dichiarata vincitrice con 5,20 punti. Ha contestato la mancata attribuzione di punteggi per il primo posto, o in subordine per la partecipazione, al Campionato europeo a squadre di Tallinn; per il sesto posto nella finale con attrezzo palla della World Cup di Tashkent, rispetto al quale le era stato riconosciuto soltanto il punteggio per il diciassettesimo posto nel concorso generale; e per la partecipazione alla 10th Aphrodite Cup, non certificata tempestivamente dalla federazione sportiva competente. Ha inoltre proposto domanda di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a. e domanda risarcitoria e di attribuzione del punteggio spettante. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale sostenendo, a sua volta, che avrebbe dovuto esserle attribuito un punteggio di 18 anziché 5,20 per i titoli sportivi certificati. In camera di consiglio la ricorrente ha rinunciato al secondo motivo e ha dichiarato di non avere più interesse alla domanda di accesso, dopo l’ostensione della documentazione relativa ai titoli della controinteressata.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per assenza dei necessari profili di manifesta fondatezza. Ha ritenuto prima facie condivisibile la posizione dell’amministrazione e della controinteressata secondo cui i punteggi conseguiti nella classifica Team ranking non erano utilizzabili per la selezione relativa alla specialità individuale all around, poiché tale classifica non costituisce una specialità della ginnastica ritmica, ma una classifica complessiva riferita alla Nazione, calcolata sommando risultati individuali e di squadra. Ha inoltre ritenuto plausibile l’interpretazione del bando diretta a valorizzare soltanto prestazioni sportive complete e individuali. Quanto al titolo non certificato, il Collegio ha escluso, in sede cautelare, che fosse esigibile dall’amministrazione la ricerca e valutazione di titoli non certificati dalla federazione sportiva competente, sia originariamente sia mediante soccorso istruttorio. La domanda ex art. 116, comma 2, c.p.a. è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione dell’avvenuta ostensione della documentazione. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta perché le censure residue non presentavano i necessari profili di manifesta fondatezza.
art. 116, comma 2, c.p.a.
La domanda di accesso proposta nel corso del giudizio è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la documentazione richiesta era stata ostesa.
art. 30 c.p.a.
La ricorrente aveva formulato una domanda risarcitoria connessa alla pretesa attribuzione del punteggio e alla nomina, ma l’ordinanza cautelare non la esamina nel merito.
Massime di principio
- Nelle selezioni per titoli sportivi riferite a una specialità individuale, è legittimo, in via cautelare, interpretare le clausole del bando nel senso di valorizzare esclusivamente prestazioni sportive complete e individuali, escludendo risultati riferiti a classifiche complessive di squadra o nazionali che non costituiscano una specifica specialità della disciplina selezionata.
- Non è esigibile dall’amministrazione, nell’ambito di una selezione regolata da titoli sportivi certificati, la ricerca o la valutazione di titoli non certificati dalla federazione sportiva competente, né originariamente né mediante soccorso istruttorio, quando ciò sia incompatibile con le caratteristiche della selezione.
- La domanda di accesso incidentale ex art. 116, comma 2, c.p.a. diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, la documentazione richiesta venga integralmente ostesa.
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