Sentenza n. 1651/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordine di adottare un piano di manutenzione e controllo o, in alternativa, di eseguire la bonifica di manufatti contenenti presunto amianto presso un compendio demaniale, inizialmente riferito all'intero compendio e successivamente circoscritto alla porzione già utilizzata da una società
Esito
Favorevole al ricorrente (utilizzatore contestato)
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'inclusione del ricorrente tra i destinatari degli obblighi previsti dalla normativa sull'amianto con riferimento al compendio demaniale denominato Ex Batteria Antiaerea. Il Comune, dopo sopralluoghi che avevano evidenziato la presenza di lastre in presunto cemento-amianto e di interventi edilizi abusivi, aveva imposto al ricorrente e ad altri soggetti, qualificati indistintamente come utilizzatori dell'intero compendio, l'adozione di un piano di manutenzione e controllo oppure l'esecuzione della bonifica. Il ricorrente deduceva: violazione degli obblighi di partecipazione procedimentale e mancata valutazione delle osservazioni presentate; difetto di istruttoria e di motivazione sull'individuazione della sua responsabilità e sul suo concreto rapporto con il bene; contraddittorietà rispetto alle risultanze istruttorie e alla distinzione operata dall'Agenzia del Demanio tra le diverse porzioni del compendio; violazione della legge n. 257/1992 e del d.m. 6 settembre 1994, nonché delle norme sulla società in accomandita semplice, poiché il ricorrente non sarebbe stato proprietario, detentore o utilizzatore del bene e la qualità di socio accomandante non gli attribuiva poteri gestori o rappresentativi; sproporzionata estensione degli obblighi all'intero compendio, nonostante la società avesse occupato soltanto una porzione delimitata. Con motivi aggiunti il ricorrente impugnava anche il successivo provvedimento che aveva circoscritto l'ordine alla sola porzione già occupata dalla società, ma aveva mantenuto l'equiparazione tra la società e la persona fisica del ricorrente. L'Agenzia del Demanio eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo adottato gli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente accolto l'eccezione dell'Agenzia del Demanio e l'ha estromessa dal giudizio, rilevando che i provvedimenti erano stati adottati esclusivamente dal Comune di Venezia e che l'Agenzia aveva partecipato soltanto all'istruttoria quale proprietaria-gestore del compendio, senza essere amministrazione procedente o coautrice degli atti. Nel merito, il ricorso principale e i motivi aggiunti sono stati accolti. Il giudice ha distinto tra gli obblighi di controllo e manutenzione, gravanti su chi detiene o utilizza attualmente il bene, e gli obblighi di intervento e bonifica, gravanti sul proprietario. Ne consegue che l'amministrazione deve verificare puntualmente il concreto rapporto del destinatario con il bene e la sua qualità soggettiva, in relazione allo specifico obbligo imposto. Il provvedimento originario aveva qualificato apoditticamente il ricorrente come occupante e utilizzatore sine titulo, senza indicare il titolo o gli elementi concreti posti a fondamento di tale conclusione e senza considerare le osservazioni procedimentali. Il provvedimento successivo, pur delimitando l'area interessata, non aveva chiarito perché la posizione della società occupante dovesse essere equiparata a quella del ricorrente, che era stato socio accomandante senza poteri di amministrazione o rappresentanza. Anche l'accettazione, da parte del ricorrente in qualità di erede, del pagamento di indennità di occupazione della società, in un contesto transattivo e con espressa declinatoria di responsabilità, non dimostrava un'attuale occupazione del bene. Gli atti sono stati quindi annullati, ferma la possibilità per il Comune di rinnovare la valutazione qualora individui e rappresenti un quadro fattuale e documentale idoneo a comprovare la detenzione o il possesso del compendio da parte del ricorrente. Il Comune è stato condannato alle spese processuali in favore del ricorrente; le spese nei confronti dell'Agenzia del Demanio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 35 d.P.R. 380/2001
La disposizione è richiamata con riferimento alla richiesta dell'Agenzia del Demanio relativa agli interventi edilizi abusivi; il giudizio, tuttavia, concerne principalmente gli obblighi relativi alla presenza di amianto.
l. 257/1992
La normativa impone obblighi differenziati in relazione alla presenza di materiali contenenti amianto; la legittima individuazione del destinatario richiede la verifica della sua concreta qualità di detentore, utilizzatore o proprietario, in funzione dell'obbligo imposto.
d.m. 6 settembre 1994
Il decreto è richiamato quale disciplina di settore degli obblighi di controllo, manutenzione e bonifica dei manufatti contenenti amianto.
artt. 2313 ss. c.c.
La qualità di socio accomandante, in assenza di poteri di amministrazione e rappresentanza, non dimostra di per sé il possesso o la detenzione del bene utilizzato dalla società e non consente automaticamente di equiparare la posizione del socio a quella della società.
artt. 7, 8 e 10 l. 241/1990
Le osservazioni partecipative devono essere effettivamente considerate dall'amministrazione; la loro omissione o il loro rigetto meramente apodittico concorre a determinare l'illegittimità del provvedimento.
Massime di principio
- Nella disciplina degli interventi sui manufatti contenenti amianto devono essere distinti gli obblighi di controllo e manutenzione, riferibili a chi detiene o utilizza attualmente il bene, dagli obblighi di intervento e bonifica, riferibili al proprietario; l'amministrazione deve pertanto individuare il destinatario sulla base della sua concreta relazione giuridica e fattuale con il bene.
- È illegittimo imporre obblighi di manutenzione, controllo o bonifica qualificando un soggetto come occupante o utilizzatore senza indicare gli elementi concreti, documentali e fattuali posti a fondamento di tale qualificazione.
- La partecipazione procedimentale è effettiva soltanto se l'amministrazione esamina e considera le osservazioni dell'interessato; il rigetto apodittico delle deduzioni difensive, soprattutto quando riguardano l'assenza di un rapporto attuale con il bene, integra violazione degli obblighi partecipativi e difetto di istruttoria.
- La posizione di una società che occupa o utilizza un bene non può essere automaticamente imputata alla persona fisica che ne sia stata socio accomandante, quando non risultino poteri di amministrazione o rappresentanza né un autonomo possesso o detenzione del bene.
- L'accettazione, da parte di un erede, del pagamento di indennità di occupazione riferite a una società, in un contesto transattivo e con espressa declinatoria di responsabilità, non costituisce di per sé prova di un'attuale occupazione personale del bene.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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