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Interpello

Risposta n. 148 del 20/07/2026

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’istante non propone una soluzione; chiede chiarimenti sull’applicazione dell’esenzione dall’imposta sostitutiva per non residenti, in presenza di residenza continuativa in Paesi white list e sulla documentazione necessaria.

Trattamento fiscale degli interessi dei buoni postali fruttiferi percepiti da un soggetto non residente residente in Svizzera

Il quesito

Il contribuente chiede se gli interessi dei buoni postali fruttiferi, emessi nel 2014 e riscossi nel 2026, debbano subire l’imposta sostitutiva in Italia e nel Paese di residenza (Svizzera), e quale documentazione vada presentata a Poste Italiane per evitare successive istanze di rimborso per doppia imposizione.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che, se i buoni sono depositati presso Poste Italiane S.p.A. e se è effettivamente verificata la continuità di residenza dell’istante in Paesi white list per tutto il periodo di possesso, gli interessi possono beneficiare della non applicazione dell’imposta sostitutiva. La residenza in Germania alla data di emissione e in Svizzera dal 2019, Paese entrato nella white list dal 2016, soddisferebbe il requisito; resta fermo il potere di controllo dell’Amministrazione e la necessità di una certificazione/autocertificazione idonea a provare la residenza continuativa.

Trattamento fiscale degli interessi dei buoni postali fruttiferi percepiti da un soggetto non residente

L’interpello riguarda il regime fiscale applicabile agli interessi di buoni postali fruttiferi intestati a un cittadino italiano non residente, che dichiara di essere fiscalmente residente in Svizzera. Il tema centrale è se, alla riscossione dei buoni, gli interessi debbano essere assoggettati a imposta sostitutiva in Italia oppure possano beneficiare dell’esenzione prevista per i soggetti residenti in Stati a fiscalità privilegiata di tipo inverso, cioè Paesi white list.

Fattispecie esposta dal contribuente

L’istante riferisce di essere una persona fisica residente in Svizzera e titolare di buoni fruttiferi postali emessi il 4 ottobre 2014 con scadenza il 4 ottobre 2026. Specifica di essere cittadino italiano ma non residente nel territorio dello Stato fin dall’emissione dei titoli, e chiede chiarimenti sul trattamento dei redditi di capitale derivanti dalla loro riscossione, che avverrà nell’anno in corso.

In particolare, chiede:

  • se tali redditi debbano essere tassati al momento della riscossione in Italia;
  • se possano essere tassati anche nello Stato di residenza (Svizzera);
  • quale documentazione debba essere presentata a Poste Italiane;
  • quali tempi siano necessari per evitare di dover ricorrere a successive pratiche di rimborso presso l’Ufficio delle Imposte di Pescara per evitare o recuperare una doppia imposizione.

Quesito del contribuente

L’istante non formula una propria soluzione interpretativa, ma richiede un chiarimento operativo. In sostanza, domanda come si applichi il regime di esenzione dall’imposta sostitutiva sui buoni postali fruttiferi in presenza di residenza all’estero e quale prova debba essere fornita per ottenere l’esenzione sin dal pagamento, senza successivi adempimenti di rimborso.

Normativa richiamata

L’Agenzia richiama innanzitutto l’articolo 23 del TUIR, che disciplina la tassazione dei redditi prodotti in Italia da soggetti non residenti. Per quanto qui interessa, sono considerati prodotti nel territorio dello Stato i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti o da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali.

Viene poi richiamato il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, che prevede, in via generale, l’imposta sostitutiva nella misura del 12,5% sugli interessi e altri proventi dei buoni postali fruttiferi.

Sono inoltre citati:

  • l’articolo 6 del d.lgs. n. 239 del 1996, che riconosce l’esenzione dall’imposta sostitutiva per gli interessi percepiti da soggetti residenti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, ossia nei Paesi inclusi nella white list di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modifiche;
  • l’articolo 7 del d.lgs. n. 239 del 1996, relativo alla procedura per la non applicazione dell’imposta sostitutiva nei confronti dei non residenti;
  • l’articolo 2, comma 3, del medesimo decreto, che stabilisce che per i buoni postali di risparmio l’imposta sostitutiva è applicata da Poste Italiane S.p.A., secondo modalità regolamentari specifiche;
  • il decreto interministeriale 23 dicembre 1998, n. 511, che disciplina le modalità applicative dell’imposta sostitutiva sui buoni postali di risparmio.

Soluzione interpretativa dell’Agenzia

L’Agenzia chiarisce che il regime di esenzione opera solo se la residenza in un Paese white list è continua per tutto il periodo in cui il beneficiario è intestatario dei buoni postali fruttiferi. La continuità della residenza è quindi un requisito essenziale: non basta essere residenti in un Paese incluso nella white list al momento del pagamento, ma occorre esserlo stato senza soluzione di continuità per tutta la durata del possesso.

L’Agenzia precisa inoltre che, ai fini dell’esenzione, i soggetti non residenti devono depositare i titoli presso un intermediario residente in Italia, o presso una stabile organizzazione italiana di un intermediario non residente, abilitato alla procedura.

Per i buoni postali fruttiferi, l’attestazione della residenza in Paese white list può essere acquisita da Poste Italiane S.p.A. tramite:

  • certificazione rilasciata dalle competenti autorità fiscali del Paese di residenza;
  • in alternativa, un’autocertificazione sottoscritta dall’effettivo beneficiario o da un suo rappresentante legale, secondo il modello ministeriale del 12 dicembre 2001.

Tale documentazione può essere presentata anche al momento del pagamento, ma deve attestare specificamente che la residenza in un Paese white list non è mutata durante tutto il periodo di intestazione dei titoli. Se il beneficiario ha cambiato residenza nel periodo di possesso, la documentazione deve riferirsi a ciascuno degli Stati in cui ha effettivamente risieduto.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Sulla base della documentazione allegata, l’Agenzia osserva che l’istante risulta anagraficamente residente:

  • in Germania dal XX/YY/2014 al X1/ZZ/2019;
  • in Svizzera dal XX/ZZ/2019.

L’Agenzia ricorda che la Svizzera è entrata nella white list con il decreto ministeriale 9 agosto 2016. Pertanto, se tali dati anagrafici trovassero effettivo riscontro fattuale e se i buoni fossero depositati presso Poste Italiane S.p.A., l’istante potrebbe beneficiare della non applicazione dell’imposta sostitutiva sugli interessi, premi e altri frutti dei buoni postali.

La conclusione favorevole si fonda sul fatto che:

  • alla data di emissione dei titoli, l’istante risulterebbe residente in Germania, Paese white list;
  • dal 2019 risulterebbe residente in Svizzera, anch’essa white list dal 2016;
  • pertanto, per tutto il periodo di possesso dei buoni, la residenza risulterebbe mantenuta in Stati inclusi nella white list.

L’Agenzia precisa però che il parere è reso esclusivamente sulla base degli elementi dichiarati nell’istanza, assunti come veritieri e concretamente attuati, e che resta impregiudicato il potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria.

Conclusioni operative

In sintesi, l’interpello conferma che gli interessi dei buoni postali fruttiferi possono essere esenti dall’imposta sostitutiva se il contribuente non residente dimostra una residenza continua in Paesi white list per tutto il periodo di possesso e se i titoli sono depositati presso Poste Italiane S.p.A. La prova può essere fornita mediante certificazione dell’autorità fiscale estera o autocertificazione conforme al modello ministeriale, anche al momento della riscossione, purché contenga l’indicazione della continuità della residenza nel tempo.

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