Cassazione Penale, Ordinanza n. 26739/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna per furto in abitazione aggravato. L'unico motivo dedotto riguardava la mancata esclusione della recidiva qualificata contestata: il ricorrente lamentava, in sostanza, che la recidiva fosse stata mantenuta nonostante i presupposti per escluderla. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era aspecifico e manifestamente infondato, perché non si correlava alle ragioni effettivamente poste a fondamento della decisione impugnata e non censurava in modo puntuale la valutazione di merito svolta dai giudici di primo e secondo grado.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito sulla recidiva, osservando che essa non può essere esclusa o confermata sulla sola base della gravità dei fatti e del periodo temporale di consumazione, ma richiede un esame concreto, ai sensi dell'art. 133 c.p., del rapporto tra il fatto per cui si procede e i precedenti penali, per verificare se la pregressa condotta sia indice di una perdurante inclinazione al delitto e abbia inciso come fattore criminogeno nel reato contestato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
Richiamato quale criterio per la valutazione concreta della recidiva, mediante l'esame del rapporto tra il fatto per cui si procede e i precedenti condanne.
art. 99 c.p.
La decisione riguarda la recidiva qualificata contestata; la Corte ne conferma la corretta applicazione nei termini valutativi elaborati dalla giurisprudenza, pur senza riportare il testo della norma.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non sia specificamente correlato alle ragioni poste a base della decisione impugnata, anche quando le doglianze non siano intrinsecamente indeterminate ma risultino comunque non pertinenti rispetto alla motivazione della sentenza.
- La valutazione della recidiva non può fondarsi esclusivamente sulla gravità del fatto o sull'arco temporale dei precedenti, ma richiede un apprezzamento in concreto del rapporto tra il nuovo reato e le precedenti condanne, secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
- La recidiva è legittimamente mantenuta quando i precedenti penali risultino indicativi di una perdurante inclinazione al delitto e di un'effettiva incidenza criminogena nella commissione del reato sub iudice.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dall'ordinamento processuale.
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