Cassazione Penale, Sentenza n. 21005/2024 del 28/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
C.E. impugna la sentenza della Corte d'appello di Salerno che ha dichiarato inammissibile il suo appello per mancato deposito, insieme all'atto d'impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. Il ricorrente deduce: 1) che nel mandato a difendere allegato all'appello aveva indicato la propria residenza, che equivalgerebbe a dichiarazione di domicilio, e che il decreto di citazione era stato regolarmente notificato a quell'indirizzo; 2) che l'inammissibilità sarebbe stata rilevata in seguito all'eccezione sollevata dalla parte civile con memoria tardiva, alla quale non ha potuto replicare; 3) che la Corte, inizialmente, aveva ritenuto l'appello ammissibile e aveva ordinato la citazione, eseguita presso la residenza indicata.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso: ha confermato che l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. richiede il deposito espresso della dichiarazione o dell'elezione di domicilio e che la mera indicazione dell'indirizzo nel mandato difensivo non è equipollente. Tuttavia ha ritenuto che, nel caso in cui il giudice d'appello non rilevi la causa di inammissibilità prima dell'udienza ma proceda a fissarla e riesca a notificare con successo il decreto di citazione personalmente all'imputato, viene meno la ragione della sanzione processuale prevista dalla norma (ossia la necessità di garantire la conoscenza dell'udienza). Pertanto, dato che qui la notifica è stata eseguita con esito positivo presso la residenza dell'imputato e l'udienza si è comunque tenuta in forma non partecipata, la declaratoria di inammissibilità è risultata illegittima. La sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato alla Corte d'appello di Napoli per il giudizio.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, c.p.p.
Richiede, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione; è norma di carattere tassativo e non ammette equipollenti (la sola indicazione della residenza nel mandato difensivo non è sufficiente).
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 33, comma 1, lett. d)
Norma normativa istitutiva della modifica procedurale che ha introdotto l'art. 581 comma 1-ter; applicabile al caso in esame ai sensi dell'art. 89 comma 3 dello stesso decreto.
art. 89, comma 3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Stabilisce l'applicabilità della riforma al procedimento in esame; collegata all'applicazione dell'art. 581 comma 1-ter.
artt. 157 e 159 c.p.p.
Norme sulle forme e modalità di esecuzione della notifica: la Corte osserva che se non ci fosse stato l'obbligo dell'art. 581 comma 1-ter, la notifica andrebbe eseguita secondo le previsioni di tali articoli.
art. 591, commi 2 e 4, c.p.p.
Prevede che l'inammissibilità possa essere dichiarata de plano prima del giudizio (comma 2) ma che la mancata rilevazione non impedisce che la causa di inammissibilità sia dichiarata in ogni stato e grado del procedimento (comma 4); dunque il vizio può essere rilevato anche in sentenza.
art. 127, comma 9, c.p.p.
Consente al giudice di rilevare d'ufficio le cause di inammissibilità, integrando il principio per cui l'eccezione tardiva di parte non è imprescindibile per la dichiarazione di inammissibilità.
Giurisprudenza citata (esempi)
Sez. 4, n. 41858 del 08/06/2023 (Andrioli); Sez. 2, n. 18469 del 01/03/2022 (Luongo); Sez. 5, n. 5158 del 23/01/1991 (Evangelista); Sez. 6, n. 2888 del 13/11/2002 (Nasta); Sez. 4, n. 2041 del 03/03/2000 (Di Paola); Sez. 1, n. 11027 del 13/07/1998 (Aleo); Sez. 2, n. 8014 dell'11/01/2024 (Elianati)
Riferimenti consolidati che precisano che la dichiarazione/e elezione di domicilio è atto personale e a forma vincolata, che non ammette equipollenti, e che la causa di inammissibilità può essere rilevata anche d'ufficio e in ogni stato del procedimento; altresì supportano la lettura funzionale della norma.
Massime di principio
- L'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. richiede il deposito esplicito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio insieme all'atto d'impugnazione: la mera indicazione dell'indirizzo (per es. nel mandato difensivo) non è sufficiente.
- La finalità della norma è assicurare che la parte privata abbia effettiva conoscenza dell'udienza di impugnazione; se tale conoscenza è comunque raggiunta mediante la notifica personale del decreto di citazione prima della decisione, viene meno la ragione della sanzione (inammissibilità).
- Il giudice d'appello può rilevare la causa di inammissibilità d'ufficio e in qualsiasi momento del procedimento; tuttavia, se l'udienza è stata regolarmente fissata e la notifica eseguita con esito positivo, la declaratoria di inammissibilità sarebbe incongrua perché comprimerebbe ingiustificatamente il diritto di impugnazione.
- Non esistono forme "equipollenti" alla dichiarazione/elezione di domicilio richieste dall'art. 581, comma 1-ter: l'adempimento è personale e a forma vincolata; tuttavia la regolarità sostanziale della notifica può neutralizzare la sanzione formale.
- La memoria tardiva della parte civile che eccepisce l'inammissibilità non impedisce al giudice di rilevare d'ufficio la causa, ma il giudice deve valutare se la funzione della norma è stata comunque assolta (es. notifica riuscita).
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