Sentenza n. 3599/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Quater, n. 22710 del 16 dicembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il diniego di accesso e compensato le spese del giudizio di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (appellante privato)
Prevale il privato
La controversia
La parte privata ha appellato esclusivamente il capo della sentenza relativo alle spese processuali. Ha dedotto che, avendo il TAR accolto integralmente il ricorso contro il diniego di accesso, l'amministrazione soccombente avrebbe dovuto essere condannata al rimborso delle spese ai sensi dell'art. 26 c.p.a. Ha inoltre contestato l'assenza di una base normativa per negare la liquidazione delle spese alla parte vittoriosa sulla base della motivazione utilizzata dal TAR, che aveva disposto la compensazione richiamando il tenore del riscontro tempestivamente fornito dall'amministrazione e le peculiarità della vicenda concreta.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado limitatamente alla statuizione sulle spese. Ha ritenuto fondate le doglianze perché il TAR, pur avendo accolto il ricorso in materia di accesso, aveva compensato le spese senza fornire un'effettiva motivazione sulle circostanze idonee a giustificare la deroga al principio generale secondo cui le spese gravano sulla parte soccombente. Le spese del primo grado sono state liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge, a carico dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e a favore della parte privata. Anche le spese del giudizio di appello sono state poste a carico dell'amministrazione e liquidate in € 1.200,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 26 c.p.a.
Il principio generale della soccombenza impone di porre le spese a carico della parte soccombente; la compensazione costituisce una deroga che deve essere sorretta da un'effettiva motivazione sulle circostanze giustificative.
art. 93, comma 2, c.p.c.
La sentenza deve essere comunicata personalmente alla parte appellante, come disposto dal giudice nel caso concreto.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
Ricorrendone i presupposti e su richiesta dell'interessato, consente l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, il principio generale della soccombenza comporta che le spese siano poste a carico della parte che ha perso la causa; la compensazione costituisce una deroga e richiede una motivazione effettiva, riferita a circostanze concrete idonee a giustificarla.
- Quando il ricorso è accolto integralmente e l'amministrazione risulta soccombente, il giudice non può disporre la compensazione delle spese mediante un richiamo generico al comportamento dell'amministrazione o alle peculiarità della vicenda, senza esplicitare le ragioni concrete della deroga al principio di soccombenza.
- Il giudice d'appello può riformare parzialmente una sentenza limitatamente al capo sulle spese, lasciando ferme le statuizioni di merito non impugnate.
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