Cassazione Penale, Sentenza n. 22056/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per truffa consumata. Il ricorrente deduceva: (i) assenza di prova dell'effettiva sottrazione del denaro e quindi mancato ingiusto profitto e danno; (ii) applicabilità dell'art. 62 n.4 c.p. (danno di speciale tenuità) per l'esiguità della somma richiesta; (iii) riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; (iv) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che i motivi insistessero in massima parte in una nuova valutazione del merito e degli elementi di fatto già adeguatamente analizzati dalla corte di appello. Ha confermato che dalla deposizione della vittima e dal verbale di flagranza risultava che erano stati effettivamente consegnati 50 euro (su 500 richiesti), il che giustifica la qualificazione della truffa come consumata per la somma trasferita e tentata per il resto. Sono state escluse l'applicazione dell'art. 62 n.4 c.p. (danno di speciale tenuità) per l'entità della somma, e la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. per il carattere del fatto commesso ai danni di persone anziane/minorata difesa; il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod.proc.pen. (lett. b) ed e))
Le censure basate su diversa valutazione degli elementi probatori e dei fatti rientrano nel merito e non sono valutabili in sede di legittimità; la Corte ha ritenuto manifestamente infondati i motivi che in realtà chiedevano una rivalutazione probatoria.
art. 606 comma terzo cod.proc.pen.
Norma invocata per dichiarare inammissibile il ricorso quando i motivi sono manifestamente infondati o reiterativi rispetto a questioni di merito già decise.
art. 62 n. 4 cod.pen.
La circostanza attenuante del danno di speciale tenuità può applicarsi anche al delitto tentato se si può desumere con certezza che il danno sarebbe stato minimo; nel caso concreto è stata esclusa per l'entità della somma richiesta.
art. 131-bis cod.pen.
La causa di non punibilità prevista non è riconoscibile quando il fatto è stato commesso approfittando di condizioni di minorata difesa della vittima (es. età avanzata); la corte ha escluso la causa avendo rilevato tali condizioni.
art. 616 cod.proc.pen.
Previsione dell'obbligo di condanna al pagamento delle spese processuali e di somme a favore della Cassa delle ammende in conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso; la corte ha applicato tale disposizione per fissare la somma di 3.000 euro.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non ammette ricorsi che si limitino a chiedere una diversa valutazione del merito o della prova: le questioni di fatto adeguatamente motivate dalle corti di merito non sono rinnovabili in sede di legittimità.
- La consumazione della truffa può essere riconosciuta anche per la sola parte di somma effettivamente trasferita; eventuali somme non corrisse possono configurare il reato nella forma tentata.
- La circostanza attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62 n.4 c.p.) richiede valutazione prognostica certa sul ridotto ammontare del danno e può applicarsi anche al tentativo solo se questa certezza è desumibile.
- La causa di non punibilità dell'art. 131-bis c.p. non è riconoscibile quando il fatto ha approfittato di una condizione di minorata difesa della vittima (es. persone anziane); la presenza di tali circostanze comporta esclusione della causa.
- Il diniego delle attenuanti generiche da parte del giudice di merito è sindacabile in Cassazione solo se manifestamente illogico o contraddittorio; la semplice divergenza valutativa non è sufficiente per capovolgere la decisione.
- Ricorsi ritenuti manifestamente infondati possono comportare l'obbligo di rifondere spese processuali e il pagamento di somme alla Cassa delle ammende a titolo di sanzione.
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